mercoledì 31 agosto 2016

condotta della vittima

l'art. 43 c.p., con il richiamo alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea una prima fondamentale connotazione della colpa: si tratta di una condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare
Accanto a tale tratto oggettivo, però, si ha una caratteristica di natura soggettiva: la colpa, infatti, è mancanza di volontà dell'evento
In positivo, poi, il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: nella esigibilità del comportamento dovuto

      Nel verificare la sussistenza di una responsabilità colposa occorre tener conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilità per l'agente di conformarsi alla regola. Ciò in relazione alle sue qualità e capacità personali. 
                  Prevedibilità ed evitabilità dell'evento sono all'origine delle regole cautelari ed al contempo costituiscono il fondamento del giudizio di rimproverabilità personale.  
              Sotto il profilo dell'evitabilità dell'evento, l'art. 43 c.p. stabilisce che il delitto è "colposo quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia". 
La norma evoca la causalità della colpa. La responsabilità colposa non può estendersi a tutti gli eventi derivati dalla violazione della norma ma deve ritenersi circoscritta ai soli risultati che la norma stessa mira a prevenire. Ciò significa che, ai fini della responsabilità colposa, l'accadimento verificatosi deve rientrare tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio
Vi è poi altro profilo inerente il momento soggettivo ed il rimprovero personale. Affermare, alla stregua dell'art. 43 c.p., che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che il nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata — il comportamento alternativo lecito — non avrebbe comunque evitato l'evento
Invero non avrebbe senso richiedere un comportamento comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Ciò evidenzia la connessione tra le problematiche sulla colpa e quelle sul nesso causale per cui spesso le valutazioni inerenti lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto. 
La causalità della colpa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva significative probabilità di scongiurare il danno. 
               Proprio in tema di circolazione stradale, con riferimento alla norma di cautela inerente all'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto. A ben vedere il fattore velocità è un concetto relativo alle situazioni contingenti, quando si tratta di valutare il comportamento dell'imputato in chiave causale e non già di accertare la violazione di una norma contravvenzionale che prescrive limiti di velocità (Cass. Sez. IV n. 37606/2007 RV 237050). 
         Se l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; occorre rilevare che sussiste anche nell'ambito della colpa specifica. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per l'apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento (Cass. Sez. IV n. 26239/2013 RV 255695). 
Nel caso della vittima — che, sceso dalla propria autovettura, circolava su strada extraurbana senza giubbotto retroriflettente —  va valutata se la condotta fosse prevedibile e se le conseguenze letali dell'infortunio fossero evitabili 
 Sotto questo profilo merita precisare, infatti, che l'art. 141 CDS riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza giubbotto retroriflettente e contromano costituisce una condotta che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di prevedibilità 

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