disposta l'abrogazione degli articoli 341 e 344 cod. pen., per
effetto dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il delitto di oltraggio è
stato nuovamente introdotto nell'ordinamento a seguito della legge n. 94 del
2009, che ha però delineato una nuova figura di illecito, caratterizzato sotto il
profilo della condotta materiale da un'azione consistente nell'offesa dell'onore e
della reputazione della vittima, con la pretesa però di ulteriori requisiti oggettivi,
in precedenza non richiesti. Tali elementi possono essere così sintetizzati:
1) l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla
presenza di più persone;
2) deve essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico;
3) deve avvenire in un momento, nel quale il pubblico ufficiale compie un atto
d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
Come argomentato puntualmente dalla dottrina, con osservazioni pertinenti e
condivisibili, l'ambito oggettivo della nuova incriminazione è mutato, per
l'inserimento nella fattispecie di presupposti fattuali qualificanti la condotta ed
indicativi del fatto che ciò che viene riprovato dall'ordinamento non è la mera
C.M.B. l, per il delitto di ingiuria commesso in danno
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
OSCURATA
lesione in sé dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la
conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più
persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale
specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il
compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione
pubblica. In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti
pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione della percezione
dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potestà
pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento.
cfr Cass. 15367/2014
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