lunedì 15 agosto 2016
cassazione: vizio motivazione
il preteso vizio della motivazione,
sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di
merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia (a
tal fine occorrendo che emerga necessariamente un rapporto di
causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la
soluzione giuridica data alla controversia, tale da far
ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata,
avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, un giudizio di certezza e non di mera probabilità), ovvero
quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire
l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento