il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di
una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di
accoglimento o di rigetto; il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con
la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in
proposito una specifica argomentazione (cfr. Cass. 6.4.2000, n. 4317; Cass. 16.5.2012, n.
7653; Cass. 15.5.1996, n. 4498; Cass. 11.4. 1975, n. 1397).
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