La regola fondamentale nell'interpretazione dei contratti è la ricerca della "comune
intenzione delle parti", senza "limitarsi al senso letterale delle parole" (così l'art. 1362 c.c.,
comma 1).
Ciò vuoi dire che il testo del contratto è importante ma non è decisivo per la
ricostruzione della volontà delle parti.
Il senso di un testo scritto non è un a priori
rispetto alla ricerca della volontà delle parti, ma un posterius, giacché il significato delle
dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo,
il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve
estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali,
indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sè chiare e non
bisognose di approfondimenti interpretativi.
Ed infatti un'espressione apparentemente chiara potrebbe cessare di essere tale, se
collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al
comportamento complessivo delle parti (in tal senso, ex multis, Cass. n. 25840 del 2014,
Gas s. n. 12120 del 2005).
L'art. 1362 cc., in definitiva, impone all'interprete del contratto di ricostruire in primo
luogo la volontà delle parti: per far ciò egli deve muovere dal testo contrattuale, ma
deve anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate
intenzioni delle parti, e le altre parti del testo, ne' può il giudice sottrarsi a tale duplice
indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto (Cass.
n.10484 del 2004), né tanto meno può limitarsi a prendere in considerazione una sola
clausola (rectius, solo una parte di essa), senza inserirla nel corpo del testo contrattuale.
Come segnalato da Cass. n. 25840 del 2014, l'interpretazione del contratto dal punto di
vista logico non è dunque un percorso lineare (partire del testo e risalire all'intenzione);
ma un percorso circolare, il quale impone all'interprete di:
(a) compiere l'esegesi del testo;
(b) ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti;
(c) verificare se l'ipotesi di "comune intenzione" ricostruita in base al testo sia coerente
con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti.
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