art 157 cpc
Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio(1).
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente (2).
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente (2).
Note
(1) In ordine al regime della rilevabilità, la legge prevede come regime generale quello della rilevabilità su eccezione di parte, nullità relativa, la quale può essere sanata se non viene eccepita dalla parte nei modi e limiti previsti dai commi seguenti oppure se l'atto ha raggiungo lo scopo (art. 156 del c.p.c.).
i casi in cui la nullità possa essere rilevata d'ufficio, le nullità assolute, le quali sono sanabili ma soltanto nell'ipotesi in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo per il quale era stato preordinato.
(2) La nullità viene sollevata dalla parte mediante un'apposita istanza che consiste in una vera e propria un'eccezione processuale. Tuttavia, la norma in esame indica espressamente delle limitazioni alla possibilità di eccepire la nullità, ovvero un limite temporale, in quanto deve essere proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; un limite positivo, poichè va proposta dalla parte nel cui interesse è stabilito un requisito, la cui mancanza ha causato il vizio; infine, un limite negativo, in quanto l'istanza non può essere proposta da chi ha causato la nullità o da chi ha rinunciato a farla valere.
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