martedì 16 agosto 2016

giudicato formale - sostanziale

La cosa giudicata formale 
fa riferimento alla stabilità che acquisisce un provvedimento decisorio del giudice, nel momento in cui non può più essere impugnato per via ordinaria. 
Il provvedimento non è più contestabile in giudizio dalle parti né modificabile da parte del giudice. ( art. 324 c.p.c., "si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395). Si intendono tutti i provvedimenti con contenuto decisorio, quindi anche ai decreti e alle ordinanze.

La cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 del codice civile, in base al quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
Il giudicato in senso sostanziale è unanimemente riconosciuto solo con riferimento alle sentenze che decidono in maniera irrevocabile sul merito, mentre la sua estensibilità anche agli altri provvedimenti con contenuto decisorio è dibattuta in dottrina.

Fonte: La cosa giudicata formale e sostanziale 
(www.StudioCataldi.it) 

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