La cosa giudicata formale
fa riferimento alla stabilità che acquisisce un provvedimento decisorio del giudice, nel momento in cui non può più essere impugnato per via ordinaria.
Il provvedimento non è più contestabile in giudizio dalle parti né modificabile da parte del giudice. ( art. 324 c.p.c., "si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395). Si intendono tutti i provvedimenti con contenuto decisorio, quindi anche ai decreti e alle ordinanze.
La cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 del codice civile, in base al quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".
Il giudicato in senso sostanziale è unanimemente riconosciuto solo con riferimento alle sentenze che decidono in maniera irrevocabile sul merito, mentre la sua estensibilità anche agli altri provvedimenti con contenuto decisorio è dibattuta in dottrina.Fonte: La cosa giudicata formale e sostanziale
(www.StudioCataldi.it)
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