l'art. 2087 c.c. pone in capo all'imprenditore
l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica ( ed anche la
personalità morale) dei prestatori di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza sul lavoro anche contro l'operato
negligente degli stessi operai che tentino, per superficialità o semplice imprudenza, di
sottrarsi all'osservanza delle misure di sicurezza pur predisposte dall'impresa, e che
risponde di regola della loro negligenza ed imprudenza anche quando, pur avendo
predisposto le cautele necessarie, gli operai si siano infortunati non avendole rispettate.
In tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e di responsabilità del datore di lavoro la condotta del lavoratore non è idonea ad esimere da responsabilità il datore di lavoro quando sia
caratterizzata da imprudenza, imperizia o negligenza, ma soltanto quando sia addirittura
abnorme, divenendo unico elemento causale del fatto, e che ciò si verifica quando essa
assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento
lavorativo (da ultimo Cass. n. 27127 del 2013).
Al verificarsi di questa situazione, e
soltanto al verificarsi di comportamenti di tale gravità che per le loro caratteristiche non
siano più in alcun modo riconducibili al potere- dovere di controllo dell'imprenditore
sulla sicurezza nelle condizioni di lavoro, si interrompe il nesso causale tra la
responsabilità del datore e l'evento lesivo verificatosi a carico del lavoratore, con
esclusione del rapporto concausale, ed esenzione del datore di lavoro dalla gravosa prova
liberatoria e di un giudizio di accertamento in concreto delle rispettive percentuali di
responsabilità.
In questo caso infatti si considera il comportamento del tutto fuori dagli
schemi del lavoratore unica causa efficiente del danno che lo stesso si è provocato.
CFR. http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20140530/snciv@s30@a2014@n12046@tS.clean.pdf
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