Ai fini
della valutazione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il
procedimento penale e il procedimento disciplinare a carico di un avvocato,
allorché i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi fatti, e quindi ai
fini della sussistenza dell'obbligo di sospensione del procedimento
disciplinare sino alla definizione del procedimento penale per quei fatti, la
- 4 -
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili
della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2016.
circostanza che la contestazione dei fatti all'imputato sia avvenuta nel
procedimento penale con l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà
personale (nella specie, quella degli arresti domiciliari) assume carattere
decisivo e comporta la necessità della sospensione del procedimento
disciplinare. La sospensione così disposta si esaurisce con il passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il procedimento penale, senza che la
ripresa di quello disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
sia soggetta a termine di decadenza».
cfr CASS. 15206/2016
Nessun commento:
Posta un commento