tempo delle notificazioni con modalità telematica.
Ai sensi dell'art. 16-septies del d.l. 179/2012, quanto stabilito dall'art. 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche: la norma richiamata precisa che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. Il d.l. aggiunge che, quando eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo
Fonte: Pct: scopo raggiunto, atto sanato
(www.StudioCataldi.it)
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