Cassazione SU sentenza 16 gennaio 2015, n. 642
la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di
un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari,
senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione
siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo
chiaro, univoco ed esauriente. Ciò in quanto in base alle disposizioni
costituzionali e processuali tale tecnica di redazione non si può ritenere,
di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive,
tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano
diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del
magistrato.
Nessun commento:
Posta un commento