sabato 13 agosto 2016

MOTIVAZIONE COPIA INCOLLA - VALIDA

Cassazione SU sentenza 16 gennaio 2015, n. 642
la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esauriente. Ciò in quanto in base alle disposizioni costituzionali e processuali tale tecnica di redazione non si può ritenere, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale  non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.

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