colpa professionale (del medico), secondo il consolidato orientamento
affermatosi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla diagnosi differenziale:
"in ipotesi di omicidio colposo, versa in colpa, per imperizia, nell'accertamento della
malattia, e negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, sia al fine di dissipare
dubbi circa la esatta diagnosi del male portato dal paziente, sia per individuare la
terapia di urgenza più confacente al caso, il primario ospedaliero che, in presenza di
sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi
inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre
notizie, comunque, pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più
profittevole per la salute del paziente." (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 11651/1988 -
ud. 08/11/1988, dep. 29/11/1988 - Rv. 179815). C
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