sabato 20 agosto 2016

espropriazione - occupazione usurpativa

 Cass. Sezioni Unite  con la sentenza n. 735 del 2015
...il principio enunciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in "buona e debita forma".
 occupazione usurpativa (Cass. n. 1814 del 2000), caratterizzata dalla mancanza di dichiarazione di pubblica utilità e costituente un illecito a carattere permanente. 
Resta, dunque, esclusa l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, e va riconosciuto al proprietario -rimasto tale nonostante la manipolazione, illecita, del bene da parte dell'amministrazione- la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art 2043 cc. Trattandosi, dunque, sempre, di un'ipotesi d'illecito permanente, Io stesso viene a cessare, solo, per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.

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