lunedì 22 agosto 2016

cadute su strade

responsabilità del Comune per danni sia nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. che in quello dell'art. 2043 c.c. a seguito di una caduta cagionata da una mattonella sconnessa presente su un marciapiede di quel comune.
 la manutenzione stradale costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali possono far valere soltanto un interesse legittimo al corretto esercizio di tale dovere. Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la Pubblica Amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. o sia stato cagionato da una situazione di pericolo occulto caratterizzata congiuntamente dall'elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell'imprevdibilità. In questo quadro, si afferma, la nozione di insidia stradale viene a configurarsi come una figura sintomatica di colpa elaborata dalla giurisprudenza al fine di distribuire tra le parti l'onere probatorio e l'utente di una strada pubblica che abbia subito un danno percorrendo tale strada, può invocare la tutela apprestata dall'art. 2043 c.c.

 Solo ove sussista impossibilità di controllo del bene demaniale non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c.
quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove  non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi degli artt. 2050 o 2051 cod. civ., a meno che l'attore stesso non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato, in modo sufficientemente chiaro, situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità speciali, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta (Cass., 20 agosto 2009, n. 18520).
La questione della responsabilità del danneggiante a norma dell'art. 2051 c.c.,
in presenza di un pericolo avvistabile con un minimo di attenzione, e facilmente evitabile, doveva escludersi la presenza di insidia o trabocchetto, addebitando l'incidente alla distrazione dell'interessata che camminava su un marciapiede dissestato senza la necessaria accortezza e tenendo conto che la zona era ben illuminata.
(par danno biologico temporaneo e permanente, per danno morale e per spese mediche)
 a carico dei prop già avuto ietari o concessionari delle strade ( e delle autostrade ) è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia ( v. Cass., 19/11/2009, n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. // 298 ). tt, Si al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, pl fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 C.d.S. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (coma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito ( v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, n. 13087 ), e che ( comma 4 ) per le strade vicinali di cui all'art. 2, coma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune. In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 C.d.S.) o il custode ( tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario ) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c. integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito ( c.d. responsabilità aggravata Il custode è s.jaià tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative ( nel caso, art. 14 Cd ), e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indUbbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto ( v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897 ). 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa; non anche l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. L'insidia o trabocchetto, quale "figura sintomatica di colpa" ( v. Cass., 25/6/1997, n. 5670; Cass., 24/1/1995, n. 809 ), è stata ritenuta segnare invero il lipihtte dell'agire discrezionale della P.A., frutto dell'elaborazione giurisprudenziale «mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio>> ( v. Corte Cost., 10/5/1999, n. 156 ). Onere probatorio che nella giurisprudenza, anche di legittimità, si era peraltro finito per addossare al danneggiato. Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in qganto non i previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. ( v., Cass., 14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051 c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n. 21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767; Cass., 25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051 ), in contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651). A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno ( v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390 ). E con specifico riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente 8 Corte di Cassazione - copia non ufficiale considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1 ° no., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi ( v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651 ).

Nessun commento: