responsabilità del Comune per danni sia
nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. che in quello dell'art. 2043
c.c. a seguito di una caduta cagionata da
una mattonella sconnessa presente su un marciapiede di quel
comune.
la manutenzione stradale
costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale non
correlato a un diritto soggettivo dei privati, i quali possono
far valere soltanto un interesse legittimo al corretto
esercizio di tale dovere.
Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei
rapporti con i privati, unicamente allorché la Pubblica Amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le
comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela
dell'integrità personale dei terzi, in violazione del
principio fondamentale del neminem laedere, con conseguente
sua sottoposizione al regime generale di responsabilità
dettato dall'art. 2043 c.c. o sia stato cagionato da una
situazione di pericolo occulto caratterizzata congiuntamente
dall'elemento oggettivo della non visibilità e da quello
soggettivo dell'imprevdibilità.
In questo quadro, si afferma, la nozione di insidia
stradale viene a configurarsi come una figura sintomatica di
colpa elaborata dalla giurisprudenza al fine di distribuire
tra le parti l'onere probatorio e l'utente di una strada
pubblica che abbia subito un danno percorrendo tale strada,
può invocare la tutela apprestata dall'art. 2043 c.c.
Solo ove sussista impossibilità di controllo del bene
demaniale non vi è custodia e quindi non vi è responsabilità
della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c.
quando l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità
del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., il divieto di
introdurre domande nuove non gli consente di chiedere
successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi
degli artt. 2050 o 2051 cod. civ., a meno che l'attore stesso
non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato,
in modo sufficientemente chiaro, situazioni di fatto
suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto
compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie
contemplata da detti articoli. A tal fine, tuttavia, deve
ritenersi insufficiente un generico richiamo alle norme di legge che disciplinano le suddette responsabilità speciali,
ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione
difensiva chiara e compiuta (Cass., 20 agosto 2009, n. 18520).
La questione della responsabilità del danneggiante a
norma dell'art. 2051 c.c.,
in presenza di un pericolo avvistabile con un
minimo di attenzione, e facilmente evitabile, doveva
escludersi la presenza di insidia o trabocchetto, addebitando
l'incidente alla distrazione dell'interessata che camminava su
un marciapiede dissestato senza la necessaria accortezza e
tenendo conto che la zona era ben illuminata.
(par danno biologico temporaneo e
permanente, per danno morale e per spese mediche)
a carico dei prop
già avuto
ietari o
concessionari delle strade ( e delle autostrade ) è configurabile
la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art.
2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di
controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate,
riconducibile ad un rapporto di custodia ( v. Cass., 19/11/2009,
n. 24419; Cass., 29/3/2007, n. 7763. E già Cass., 13/1/2003, n. //
298 ). tt,
Si al riguardo posto ulteriormente in rilievo come, pl fine di
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art.
14 C.d.S. gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla
manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle
strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione
della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi che (coma 3)
che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
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proprietario della strada previsti dal codice della strada sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente
stabilito ( v. Cass., 20/212006, n. 3651; Cass., 14/7/2004, n.
13087 ), e che ( comma 4 ) per le strade vicinali di cui all'art.
2, coma 7, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal
Comune.
In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti
ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario
(art. 14 C.d.S.) o il custode ( tale essendo anche il possessore,
il detentore e il concessionario ) risponde ex art. 2051 c.c., in
ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo
deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo
sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo
carico esso si liberi dando la prova del fortuito.
In altri termini, il danneggiato che domanda il risarcimento
del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'Omessa o
insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze
invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto
a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in
relazione alle circostanze del caso concreto ( cfr. Cass.,
20/2/2006, n. 3651 ).
Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi
dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa
in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la
prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un
risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita
il danno ( cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ).
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato
disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l'art. 2051 c.c.
integra invero un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un
criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al
custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova
liberatoria del fortuito ( c.d. responsabilità aggravata
Il custode è s.jaià tenuto a dimostrare che il danno si è
verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo
diligente dovuto.
Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza
adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione
delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di
controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a
specifiche disposizioni normative ( nel caso, art. 14 Cd ), e già
del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006,
n. 3651).
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indUbbiamente
sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione
del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale
grava anche il rischio del fatto ignoto ( v. Cass., 10/10/2008, n.
25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E
già Cass., 14/3/1983, n. 1897 ).
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Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la
sua derivazione dalla cosa; non anche l'insidia o il trabocchetto,
né la condotta omissiva o commissiva del custode.
L'insidia o trabocchetto, quale "figura sintomatica di colpa"
( v. Cass., 25/6/1997, n. 5670; Cass., 24/1/1995, n. 809 ), è
stata ritenuta segnare invero il lipihtte dell'agire discrezionale
della P.A., frutto dell'elaborazione giurisprudenziale «mediante
ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione
di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti
l'onere probatorio>> ( v. Corte Cost., 10/5/1999, n. 156 ).
Onere probatorio che nella giurisprudenza, anche di
legittimità, si era peraltro finito per addossare al danneggiato.
Questa Corte ha al riguardo tuttavia ormai da tempo chiarito
che l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è
elemento costitutivo dell'illecito aquiliano, in qganto non i
previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c. ( v., Cass.,
14/3/2006, n. 5445 ) né da quella speciale di cui all'art. 2051
c.c. (v. Cass., 17/5/2001, n. 6767), bensì frutto
dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9/11/2005, n.
21684; Cass., 13/7/2005, n. 14749; Cass., 17/5/2005, n. 6767;
Cass., 25/6/2003, n. 10131 ), che al fine di limitare le ipotesi
di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo
onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato
privilegio per la P.A. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3051 ), in
contrasto con il principio cui risulta ispirato l'ordinamento di
generale favor per il danneggiato, titolare della posizione
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero
lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone
al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a
prevenirlo, il danno inferto (cfr., con riferimento a differenti
ipotesi, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 29/9/2015,
n. 19213; Cass., 20/10/2014, n. 22222. E già Cass., 20/2/2006, n.
3651).
A tale stregua, in quanto estraneo alle suindicate regole sia
di "struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può
ritenersi assumere semmai rilievo nell'ambito della prova da parte
della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura
della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le
misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per
l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno ( v.
Cass., 14/3/2006, n. 5445. E, conformemente, Cass., 20/2/2009, n.
4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390 ). E con specifico
riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 2051 c.c. è sul
piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che
l'insidia o trabocchetto può se del caso assumere rilievo per
superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la
presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode
dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri
dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con
l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno
solamente con l'impiego di mezzi (non già di entità; meramente
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
considerevole bensì) straordinari (cfr. Cass., 20/2/2006, n.
3651).
Atteso che il custode presunto responsabile può, in presenza
di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1 °
no., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato,
senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta
ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529;
Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651), ai diversi
fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta
responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni
di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della
strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile
alterazione dello stato della cosa.
Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il
caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia
verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto
rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la
dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la
straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo
determinatasi ( v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass.,
12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011,
n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651 ).
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