" In applicazione del principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile, il
giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato deve procedere ad un autonomo
accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle
soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale. Nondimeno, il giudice civile può legittimamente
utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con
sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le
garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale
probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del
relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio
critico; tale possibilità non comporta però anche l'obbligo per il giudice civile - in presenza di un giudicato
penale - di esaminare e valutare le prove e le risultane acquisite nel processo penale".
Nessun commento:
Posta un commento