il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha
natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a
questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad
indurre il debitore all'adempimento.
Pertanto l'impugnazione del fermo amministrativo costituisce una
ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, e segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di
riparto della competenza per materia e per valore
(Sez. U, Ordinanza
n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989).
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