lunedì 22 agosto 2016

NESSO DI CAUSALITA' E SUCCESSIONE DI POSIZIONI DI GARANZIA

nel caso di successione di posizioni di garanzia, in base al principio dell'equivalenza delle cause, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non é sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata (principio pacifico, affermato fra l'altro da Sez. 4, n. 27959 del 05/06/2008, Stefanacci e altri, Rv. 240519; Sez. 4, n. 38810 del 19/04/2005, Di Dio, Rv. 232415; Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990, dep. 1991, Bonetti e altri, Rv. 191805). Né può parlarsi, ai fini della esclusione di responsabilità, di "affidamento" quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione (Sez. 4, n. 4793 del 06/12/1990, dep. 1991, Bonetti ed altri, Rv. 191804; Sez. 4, n. 35827 del 27/06/2013, Zanon e altri, Rv. 258124).

quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto,
parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'articolo 41, comma primo, cod. pen. In questa ipotesi, la mancata eliminazione di una situazione di pericolo (derivante da fatto commissivo od omissivo dell'agente), ad opera di terzi, non é una distinta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ma una causa/condizione negativa grazie alla quale la prima continua ad essere efficace
 (Sez. 4, n. 43078 del 28/04/2005, Poli ed altri, Rv. 232416:

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