"l'attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni, ai sensi del D.Lgs, n. 112 del 1998, artt. 86 e 89, da parte di infrastrutture di comunicazione elettronica non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal D.Lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva".".( v.anche Cass sentenze dal numero 17524 al numero 17541 del 2015).
l'art. 93 co 1 del D.Lgs. 1 agosto
2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche,
"divieto d'imporre altri oneri",
le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non
possono imporre oneri o canoni per l'impianto di reti e per l'esercizio
dei servizi di comunicazione elettronica, che non siano stabiliti dalla
legge; il comma 2 impone agli operatori che forniscono reti di
comunicazione elettronica l'obbligo di tenere indenne la Pubblica
Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e
manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei
tempi stabiliti dall'Ente locale. Aggiunge che nessun altro onere
finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi
di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa
(Tosap), oppure del canone (Cosap) per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di
costruzione delle gallerie.
Tutto ciò porta ad escludere che ulteriori oneri o canoni possano essere
imposti dalla pubblica amministrazione per la posa in opera e l'utilizzo
dei servizi di comunicazione elettronica.
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