sabato 13 agosto 2016
usucapione coerede
.... in tema di comunione, non essendo ipotizzabile
un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei
rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è
idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei
comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire
un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di
possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio
sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere
ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà
di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9.6.2015, n. 11903; cfr., altresì, Cass. 12.4.2002, n.
5226 — menzionata pur dalla corte torinese - secondo cui il coerede, il quale dopo la morte
del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione,
usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del
possesso (artt. 1102, 1141 e 1164 c.c.), attraverso l'estensione del possesso medesimo in
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti
dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo
inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca
volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; poiché, peraltro, tale volontà non
può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario,
provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al
riguardo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia
anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi), il coerede che invochi
I 'usucapione ha l 'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in
modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di
instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario)
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