l'incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle
precedenti si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da
renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza
della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra ( Cass.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
21-2-2001 n. 2502; Cass. 1-10-2002 n. 14129)
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