sabato 27 agosto 2016
sindacato di legittimità cassazione
riduzione al "minimo
costituzionale" del sindacato di legittimità sulla
motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di
legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio
risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere
dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia
si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione
apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque
rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della
motivazione.
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