Emessa infatti in grado di appello l'ordinanza-filtro
dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, ai sensi
dell'art. 348-ter cod. proc. civ.
il termine per il ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di primo
grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se
anteriore) dell'ordinanza dichiarativa
dell'inammissibilità.
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