lunedì 22 agosto 2016

obbligo informazione persona offesa

con la I. n. 119/2013 - recante conversione, con modificazioni, del d.l. 14.8.2013 n. 93 - è stata introdotta, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità dell'istanza de libertate.
Il nuovo testo dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen. onera la parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell'istanza, di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.
 La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse. L'informativa alla persona offesa, inoltre, è stata estesa ai conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal giudice (art. 299, comma 2 bis cod. proc. pen.).
 La ratio delle disposizioni in parola è, con ogni evidenza, quella di rendere partecipe la vittima di siffatti reati dell'evoluzione dello status cautelare dell'indagato, permettendo altresì alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta.
Tali previsioni si inseriscono nel più ampio ventaglio delle misure intese a rafforzare il diritto partecipativo della persona offesa, rappresentate dalla modifica dell'art. 101, comma 1 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo a carico dell'organo che riceve la notizia di reato di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dall'obbligatorietà dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, anche in assenza di esplicita richiesta, dall'inclusione tra i destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.) del "difensore della persona offesa o, in mancanza di questo", della "persona offesa" quando si procede per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis cod. pen..
rendere informata la persona offesa di ogni evoluzione della vicenda che la riguarda come vittima, nei diversi snodi procedi mentali.
La novella legislativa attua, in parte, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (maggio 2011), ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 27 giugno 2013.
 La direttiva 2012/29/UE costituisce un atto programmatico assunto dagli organismi europei che, nel rivedere ed integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI, impegna gli Stati membri dell'Unione a "realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali", assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere  "informazioni dettagliate", al fine di "prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento", informazioni anche "relative allo stato del procedimento". Più in dettaglio, la vittima dovrebbe essere informata non soltanto della data e del luogo di celebrazione del processo e delle imputazioni per cui si procede, ma anche delle informazioni specifiche "sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime", così come delreventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale".
La Convenzione di Istanbul, dal canto suo, nell'impegnare gli Stati ad adottare una serie di misure volte a garantire la protezione delle vittime della violenza di genere, stabilisce che le persone offese siano informate dell'eventuale evasione dell'autore del reato, nonché della liberazione di quest'ultimo in via temporanea o definitiva (art. 56 lett. b). Sempre la citata Convenzione, prevede che le vittime siano informate dei loro diritti, dell'esito della denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini e del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio (art. 56 lett c).
La norma obblighi l'istante, a pena di inammissibilità della sua richiesta, a notificare la medesima al difensore della persona offesa (se nominato) ovvero alla persona offesa stessa (in mancanza di nomina di difensore) nel domicilio dichiarato o eletto, salva l'ipotesi che, oltre alla mancata nomina, vi sia stata anche omessa dichiarazione o elezione di domicilio: in questo ultimo caso, infatti, l'obbligo di informativa viene meno.
 Il regime informativo in parola non soffre limitazioni o deroghe a seconda della fase processuale, dal momento che l'incipit dell'art. 299, comma 4-bis cod. proc. pen. che allude espressamente alla fase successiva alla chiusura delle indagini disciplina esclusivamente l'iter procedimentale da seguire in presenza di istanza presentata nel corso dell'udienza ovvero fuori da essa. Appare evidente che la presentazione di istanza di revoca o modificazione intervenuta nel corso delle indagini e prima della loro conclusione, trova la sua regolamentazione esclusiva nelle regole generali dinanzi esposte che impongono un obbligo informativo alla persona offesa di carattere generalizzato (quindi indipendente dal fatto che l'istanza venga fatta in sede di udienza di convalida ovvero di interrogatorio di garanzia, udienze alle quali la persona offesa, tramite il suo difensore, non può partecipare ovvero nel corso dell'incidente probatorio ove detta presenza è facoltativa), con le sole eccezioni che si sono dette (nomina di difensore, intervenuta dichiarazione o elezione di domicilio).
 che succede quando, in fase di indagini, l'indagato ed il suo difensore sconoscono anche la sola identità di una (o più) persone offese (si pensi ai reati plurioffensivi, nei quali l'onere di individuazione della parte offesa, anche ai fini partecipativi del processo spetta alla pubblica accusa e, in via residuale, al giudice) ? Come sarà possibile per l'istante colmare questo difetto conoscitivo, in situazioni nelle quali gli atti del processo non sono depositati e non si potrà certo imporre al pubblico ministero di violare la segretezza anche al solo fine della comunicazione di un nominativo e di un recapito, che riguarda non un soggetto "qualsiasi" ma proprio la vittima del reato ? Come sarà possibile conciliare la tutela della vittima con questa - in qualche modo, indirettamente "favorita" - presa di contatto tra autore del reato e soggetto passivo ? Situazione, quest'ultima, la cui delicatezza non è difficile immaginare tanto più nell'ipotesi (non certo infrequente) di persone offese poste in località protette ovvero rivestenti la qualità di collaboratori di giustizia, in condizioni tali per le quali è la stessa legge a prevedere ed imporre un obbligo di "copertura" e di distanza tra offensore e offeso. Dal momento che non si potrà certo onerare l'istante della prova negativa in ordine alla mancata conoscenza dei "dati" che riguardano la persona offesa e tantomeno obbligare il pubblico ministero a rendere, di fatto, pubblici dati sensibili in una fase processuale coperta dal segreto, al fine di "comporre" una situazione che il legislatore non ha adeguatamente previsto, non potrà che essere lo stesso giudicante, adito in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., nell'ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile (ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o eletto) a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o meno (ossia se il dato di ricerca potesse essere rilevato dagli atti  accessibili alla parte o meno) e solo nel primo caso, dichiarare l'inammissibilità della richiesta; di contro, nell'ipotesi in cui questa verifica comprovi l'esistenza di un'omissione del tutto incolpevole (o, comunque, scusabile), per essere la parte offesa non identificabile nei termini precedentemente esposti, l'istanza dovrà essere valutata nel merito per impossibilità di adempiere all'obbligo informativo. 3.3. In altre parole, la situazione di non identificabilità incolpevole della persona offesa finirà per estendere l'area di esclusione dell'adempimento in parola, finendo con il coincidere con la situazione della persona offesa che non ha nominato il difensore ovvero che non ha dichiarato né eletto il domicilio.

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