con la I. n. 119/2013 - recante conversione, con
modificazioni, del d.l. 14.8.2013 n. 93 - è stata introdotta, nei
procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla
persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa
dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della
richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli
artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., a pena di
inammissibilità dell'istanza de libertate.
Il nuovo testo
dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen. onera la parte che richiede la
modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell'istanza,
di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona
offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere
domicilio.
La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è
riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella
successiva alla chiusura delle stesse.
L'informativa alla persona offesa, inoltre, è stata estesa ai conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure
cautelari emessi dal giudice (art. 299, comma 2 bis cod. proc. pen.).
La ratio delle disposizioni in parola è, con ogni evidenza, quella di
rendere partecipe la vittima di siffatti reati dell'evoluzione dello status
cautelare dell'indagato, permettendo altresì alla stessa di presentare,
entro un breve termine, memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc.
pen., al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente ulteriori
elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta.
Tali
previsioni si inseriscono nel più ampio ventaglio delle misure intese a
rafforzare il diritto partecipativo della persona offesa, rappresentate
dalla modifica dell'art. 101, comma 1 cod. proc. pen., che ha
introdotto l'obbligo a carico dell'organo che riceve la notizia di reato
di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore
di fiducia e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, dall'obbligatorietà dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. alla
persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, anche
in assenza di esplicita richiesta, dall'inclusione tra i destinatari
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod.
proc. pen.) del "difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo", della "persona offesa" quando si procede per i reati di cui
agli artt. 572 e 612-bis cod. pen..
rendere informata la persona offesa di ogni evoluzione
della vicenda che la riguarda come vittima, nei diversi snodi
procedi mentali.
La novella legislativa attua, in parte, la direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (recante
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato) e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (maggio 2011), ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 27
giugno 2013.
La direttiva 2012/29/UE costituisce un atto programmatico assunto
dagli organismi europei che, nel rivedere ed integrare i principi
enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI, impegna gli Stati
membri dell'Unione a "realizzare significativi progressi nel livello di
tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti
penali", assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere "informazioni dettagliate", al fine di "prendere decisioni consapevoli in
merito alla loro partecipazione al procedimento", informazioni anche
"relative allo stato del procedimento".
Più in dettaglio, la vittima dovrebbe essere informata non soltanto
della data e del luogo di celebrazione del processo e delle imputazioni
per cui si procede, ma anche delle informazioni specifiche "sulla
scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui
possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le
vittime", così come delreventuale diritto di presentare ricorso
avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale
diritto esiste nell'ordinamento nazionale".
La Convenzione di Istanbul, dal canto suo, nell'impegnare gli Stati ad
adottare una serie di misure volte a garantire la protezione delle
vittime della violenza di genere, stabilisce che le persone offese siano
informate dell'eventuale evasione dell'autore del reato, nonché della
liberazione di quest'ultimo in via temporanea o definitiva (art. 56 lett.
b). Sempre la citata Convenzione, prevede che le vittime siano
informate dei loro diritti, dell'esito della denuncia, dei capi di accusa,
dell'andamento generale delle indagini e del procedimento, nonché
del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio
(art. 56 lett c).
La norma obblighi l'istante, a pena di
inammissibilità della sua richiesta, a notificare la medesima al
difensore della persona offesa (se nominato) ovvero alla persona
offesa stessa (in mancanza di nomina di difensore) nel domicilio
dichiarato o eletto, salva l'ipotesi che, oltre alla mancata nomina, vi
sia stata anche omessa dichiarazione o elezione di domicilio: in
questo ultimo caso, infatti, l'obbligo di informativa viene meno.
Il regime informativo in parola non soffre limitazioni o deroghe a
seconda della fase processuale, dal momento che l'incipit dell'art.
299, comma 4-bis cod. proc. pen. che allude espressamente alla fase
successiva alla chiusura delle indagini disciplina esclusivamente l'iter
procedimentale da seguire in presenza di istanza presentata nel corso
dell'udienza ovvero fuori da essa.
Appare evidente che la presentazione di istanza di revoca o
modificazione intervenuta nel corso delle indagini e prima della loro
conclusione, trova la sua regolamentazione esclusiva nelle regole generali dinanzi esposte che impongono un obbligo informativo alla
persona offesa di carattere generalizzato (quindi indipendente dal
fatto che l'istanza venga fatta in sede di udienza di convalida ovvero
di interrogatorio di garanzia, udienze alle quali la persona offesa,
tramite il suo difensore, non può partecipare ovvero nel corso
dell'incidente probatorio ove detta presenza è facoltativa), con le sole
eccezioni che si sono dette (nomina di difensore, intervenuta
dichiarazione o elezione di domicilio).
che succede quando, in fase di indagini,
l'indagato ed il suo difensore sconoscono anche la sola identità di una
(o più) persone offese (si pensi ai reati plurioffensivi, nei quali l'onere
di individuazione della parte offesa, anche ai fini partecipativi del
processo spetta alla pubblica accusa e, in via residuale, al giudice) ?
Come sarà possibile per l'istante colmare questo difetto conoscitivo,
in situazioni nelle quali gli atti del processo non sono depositati e non
si potrà certo imporre al pubblico ministero di violare la segretezza
anche al solo fine della comunicazione di un nominativo e di un
recapito, che riguarda non un soggetto "qualsiasi" ma proprio la
vittima del reato ? Come sarà possibile conciliare la tutela della
vittima con questa - in qualche modo, indirettamente "favorita" -
presa di contatto tra autore del reato e soggetto passivo ? Situazione,
quest'ultima, la cui delicatezza non è difficile immaginare tanto più
nell'ipotesi (non certo infrequente) di persone offese poste in località
protette ovvero rivestenti la qualità di collaboratori di giustizia, in
condizioni tali per le quali è la stessa legge a prevedere ed imporre un
obbligo di "copertura" e di distanza tra offensore e offeso.
Dal momento che non si potrà certo onerare l'istante della prova
negativa in ordine alla mancata conoscenza dei "dati" che riguardano
la persona offesa e tantomeno obbligare il pubblico ministero a
rendere, di fatto, pubblici dati sensibili in una fase processuale
coperta dal segreto, al fine di "comporre" una situazione che il
legislatore non ha adeguatamente previsto, non potrà che essere lo
stesso giudicante, adito in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen.,
nell'ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile
(ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o
eletto) a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o
meno (ossia se il dato di ricerca potesse essere rilevato dagli atti accessibili alla parte o meno) e solo nel primo caso, dichiarare
l'inammissibilità della richiesta; di contro, nell'ipotesi in cui questa
verifica comprovi l'esistenza di un'omissione del tutto incolpevole (o,
comunque, scusabile), per essere la parte offesa non identificabile nei
termini precedentemente esposti, l'istanza dovrà essere valutata nel
merito per impossibilità di adempiere all'obbligo informativo.
3.3. In altre parole, la situazione di non identificabilità incolpevole
della persona offesa finirà per estendere l'area di esclusione
dell'adempimento in parola, finendo con il coincidere con la situazione
della persona offesa che non ha nominato il difensore ovvero che non
ha dichiarato né eletto il domicilio.
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