lunedì 22 agosto 2016
comportamento abnorme lavoratore
"In tema di
prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la
responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore
medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della
normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente
dal virtuale ideale"(cfr. Sez. 4 n. 22249 del 14/03/2014, Rv. 259127). Sempre con riferimento
al concetto di "atto abnorme", si è pure precisato che tale non può considerarsi il compimento
da parte del lavoratore di un'operazione che, pure inutile e imprudente, non sia però eccentrica
rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez.
4 n. 7955 del 10/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014), Rv. 259313).
L'abnormità del comportamento del lavoratore, dunque, può apprezzarsi solo in
presenza della imprevedibilità della sua condotta e, quindi, della sua ingovernabilità da parte di
chi riveste una posizione di garanzia. Sul punto, si è peraltro efficacemente sottolineato che
tale imprevedibilità non può mai essere ravvisata in una condotta che, per quanto imperita,
imprudente o negligente, rientri comunque nelle mansioni assegnate, poiché la prevedibilità di
uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia
costituisce evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Il che, lungi
dall'avallare forme di automatismo che svuotano di reale incidenza la categoria del
"comportamento abnorme", serve piuttosto ad evidenziare la necessità che siano portate alla
luce circostanze peculiari - interne o esterne al processo di lavoro - che connotano la condotta
dell'infortunato in modo che essa si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla
lavorazione in corso (cfr. in motivazione Sez. 4 n. 7955/2013 richiamata). Tale comportamento
"...è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perché "eccezionale" ma perché
eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare" (Sez. 4, n.
49821 del 23/11/2012, Rv. 254094).
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