Il contratto di assicurazione per responsabilità
civile con clausola claims made (a richiesta fatta)
si caratterizza per li fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga
denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato
arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove,
secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno",
sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 cod. civ., la
copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande
risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
...l' introduzione, della clausola (CLAIMS MADE ) circoscrivendo l'operatività della assicurazione a soli
sinistri per i quali nella vigenza del contratto il danneggiato richieda
all'assicurato il risarcimento del danno subito, e il danneggiato assicurato ne
dia comunicazione alla propria compagnia perché provveda a tenerlo
indenne, consente alla società di conoscere con precisione sino a quando
sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme
necessarie per far fronte alle relative obbligazioni, con quel che ne
consegue, tra l'altro, in punto di facilitazione nel calcolo del premio da
esigere.
Malgrado la variegata tipologia di clausole claims made offerte dalla
prassi commerciale, esse, schematizzando al massimo, appaiono sussumibili
in due grandi categorie:
a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono
l'operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito
quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del
contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, come quello
dedotto in giudizio, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere
due o tre anni dalla stipula del contratto);
b) clausole c.d. pure, destinate
alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato
all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della
polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Deve in ogni caso escludersi che la limitazione della copertura
assicurativa alle "richieste di risarcimento presentate all'Assicurato, per la
prima volta, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione", in relazione a
fatti commessi nel medesimo lasso temporale o anche in epoca antecedente,
ma comunque non prima di tre anni dalla data del suo perfezionamento,
integri una decadenza convenzionale, soggetta ai limiti inderogabilmente
fissati EX ART 2965 CC.
E invero l'istituto richiamato, implicando la perdita di un diritto per mancato
esercizio dello stesso entro il periodo di tempo stabilito, va
inequivocabilmente riferito a già esistenti situazioni soggettive attive nonché
a condotte imposte, in vista del conseguimento di determinati risultati, a
uno dei soggetti del rapporto nell'ambito del quale la decadenza è stata
prevista. Invece la condizione racchiusa nella clausola claims made consente o preclude l'operatività della garanzia in dipendenza dell'iniziativa
di un terzo estraneo al contratto, iniziativa che peraltro incide non sulla
sorte di un già insorto diritto all'indennizzo, quanto piuttosto sulla nascita
del diritto stesso.
Ne deriva che non v'è spazio per una verifica di compatibilità della clausola
con il disposto dell'art. 2965 cod. civ
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