mercoledì 24 agosto 2016

notifica ex art 140 cpc

 al fine di evitare la perenzione del precetto nel giorno in cui si perfeziona la notificazione del precetto e, quindi, nella data di ricezione di tale atto da parte del destinatario, evidenziandosi che la notifica ex art. 140 c. p. c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (Cass., ord. 2710/2015, n. 19772; v. anche Corte Cost. 2010, n. 3). 
Come ben evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale del 4/12/2009, n. 318, il principio generale di scissione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, con conseguente anticipazione di tale perfezionamento a favore del primo al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale), è correlato all'esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante, essendo, altresì, palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti diversi dal medesimo notificante (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e perciò destinata a restare estranea alla sua sfera di disponibilità. La rado di tale effetto anticipato rimane, invece, estranea ai casi in cui il perfezionamento della notificazione vale a stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è nella specie quello di cui all'art. 481 c.p.c.. Infatti, non viene in rilievo in tal caso — come in quello specificamente esaminato dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata e relativo al termine di dieci giorni dalla notificazione, stabilito a pena di improcedibilità, per il deposito del ricorso per cassazione — alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante, il quale ha peraltro interesse a verificare, allorché procede all'inizio dell'esecuzione, che la notifica dell'atto di precetto sia stata raggiunta nei confronti del destinatario.

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