mercoledì 17 agosto 2016

PUBBLICI APPALTI

Nei pubblici appalti l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione, ovvero avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi e risarcimenti, a qualsiasi titolo, è tenuto, a norma dell'art. 26 d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 54 e 64 R.D. n. 350 del 1865, e pure quando il fatto dannoso abbia carattere continuativo o, per converso, sia assolutamente saltuario, ad iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità, esponendo, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, nonché a confermare la suddetta riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. 
Di talchè non è sufficiente che la riserva si limiti ad una generica richiesta di maggiori compensi non collegabile ad alcun titolo preciso, ne' è consentito all'appaltatore sostituire la causale indicata a suo tempo nella riserva con altra non precedentemente indicata. Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e con la produzione dei documenti previsti dalle citate norme, a sostegno delle pretese formulate, decade dal diritto di proporre le relative domande (cfr. ex plurimis, Cass. 10261/2000; 13734/2003; 23670/2006; 11852/2007). 

Nessun commento: