Nei pubblici appalti l'appaltatore,
ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi
effettuata dall'Amministrazione, ovvero avanzare pretese di maggiori
compensi, indennizzi e risarcimenti, a qualsiasi titolo, è tenuto,
a norma dell'art. 26 d.P.R. n. 1063 del 1962 e degli artt. 54 e 64
R.D. n. 350 del 1865, e pure quando il fatto dannoso abbia carattere
continuativo o, per converso, sia assolutamente saltuario, ad
iscrivere apposita riserva nel registro di contabilità, esponendo, nel
modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare
la sua pretesa nel titolo e nella somma, nonché a confermare
la suddetta riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale.
Di
talchè non è sufficiente che la riserva si limiti ad una generica richiesta
di maggiori compensi non collegabile ad alcun titolo preciso,
ne' è consentito all'appaltatore sostituire la causale indicata a suo
tempo nella riserva con altra non precedentemente indicata.
Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato
la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e
con la produzione dei documenti previsti dalle citate norme, a sostegno
delle pretese formulate, decade dal diritto di proporre le relative
domande (cfr. ex plurimis, Cass. 10261/2000; 13734/2003;
23670/2006; 11852/2007).
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