ordinanza di archiviazione
l'art 409, comma 6, cpp dispone che l'ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione soltanto nei casi di cui all'art. 127, comma 5, cpp e cioè per violazione delle norme che disciplinano l'instaurazione e l'esplicazione del contraddittorio. Nessun altro vizio del provvedimento è dunque deducibile per cassazione
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