sabato 3 settembre 2016

DEPOSITO TELEMATICO

nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile - nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. l, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, numero l, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
 Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d'ingiunzione davanti al tribunale, «il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione. Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma l dello stesso art. 16-bis (come modificato dall'art. 44, coma 2, lettera a, dal decreto-legge m. 90 del 2014), per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
 - Il comma I dell'art. 16 -bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del deposito telematica dei soli atti endoprocessuali.
 ferma l'obbligatorietà del processo civile telematica per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile. Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacché, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha inserito il coma 1-bis nell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, «è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal coma 1» dello stesso art. 16- bis: sicché, a partire da tale data, per l'atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematica a cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematica, questo à l'unico a perfezionarsi. ...
secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme dagli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Il tessuto normativa del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito dalla lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti. Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consenti a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (così anche Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509)...... Il deposito telematica degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all'art. 83, terzo comma, nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede che «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». In questo contesto, poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ex art. 16-bis, coma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012. 6.2. - Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico. Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.
 il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: «In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. l, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti»

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