nei procedimenti iniziati dinanzi ai
tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile -
nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del
2012, inserito dall'art. l, comma 19, numero 2), della legge
n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a,
numero l, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità
telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a
decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
d'ingiunzione davanti al tribunale, «il deposito dei provvedimenti,
degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, nel rispetto della normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici», esclude, espressamente,
che questa regola valga per il giudizio di opposizione.
Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina
generale dettata, dal comma l dello stesso art. 16-bis (come
modificato dall'art. 44, coma 2, lettera a, dal decreto-legge
m. 90 del 2014), per i procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: «il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori
delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente
con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici».
- Il comma I dell'art. 16 -bis del decreto-legge, riferendosi
al deposito degli atti processuali da parte dei difensori
delle parti precedentemente costituite, pone la regola
dell'obbligatorietà del deposito telematica dei soli atti endoprocessuali.
ferma l'obbligatorietà del processo civile telematica
per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica
dell'atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto
di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale
21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore
che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b)
sia inammissibile.
Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente
intertemporale, giacché, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha inserito il
coma 1-bis nell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del
2012, «è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto
diverso da quelli previsti dal coma 1» dello stesso art. 16-
bis: sicché, a partire da tale data, per l'atto introduttivo
del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della
modalità di deposito è telematica a cartaceo a scelta della
parte e, in caso di deposito telematica, questo à l'unico a
perfezionarsi. ...
secondo il principio cardine di
strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto
degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre
2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le
forme dagli atti del processo non sono prescritte dalla legge
per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento
di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento
più idoneo per la realizzazione di un certo risultato,
il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante
la forma dell'atto intende conseguire. Il tessuto normativa
del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa,
mostra di ritenere la nullità come un sistema di
limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l'eventuale inosservanza
della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente
raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento
decrementa le volte che il processo civile si conclude con una
pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire
il merito dalla lite con una distribuzione del torto e
della ragione tra le parti.
Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi
di deposito irrituale, avvenuto attraverso l'invio a mezzo posta
dell'atto processuale destinato alla cancelleria al di
fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consenti a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo
2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema
legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in
quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione
a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che
l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli
atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano
il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la
parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria
si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del
cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello
di spedizione (così anche Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509)......
Il deposito telematica degli atti introduttivi del giudizio
è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice
di procedura civile, il quale, all'art. 83, terzo comma,
nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede
che «se la procura alle liti è stata conferita su supporto
cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti
telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
In questo contesto, poiché lo scopo del deposito di un atto
processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e
l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata
e nella messa a disposizione delle altre parti processuali,
il deposito per via telematica, anziché con modalità
cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si
risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante
la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad impedire
al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici
tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati
dell'ufficio giudiziario previa generazione della
ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia, ex art.
16-bis, coma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012.
6.2. - Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza
di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al
singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente
comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quelli
per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico.
Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44
del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni,
si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il
compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature
informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici nel singolo
ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo
di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì,
del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale
discende dalla normativa primaria.
il seguente
principio di diritto nell'interesse della legge: «In tema di
processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati
dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina
dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito
dall'art. l, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del
2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge
n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1),
vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica,
anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del
giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione
dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta
l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati
dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta
di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato
il raggiungimento della scopo della presa di contatto
tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione
delle altre parti»
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