venerdì 9 settembre 2016

GIURISDIZIONE IN TEMA DI ESECUZIONE ACCORDI PA

secondo pacifica giurisprudenza, nelle controversie concernenti l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici, la potestà cognitiva delle condotte e dei provvedimenti assunti prima della definizione della procedura di affidamento dei contratti di appalto (di lavori, servizi e forniture) o nella fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto dev'essere ascritta entro il perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre la cognizione di quelli afferenti all'esecuzione dell'accordo negoziale appartiene alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, fatta tuttavia eccezione per i casi, espressamente riservati alla giurisdizione esclusiva amministrativa, relativi al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla revisione dei prezzi e al loro adeguamento (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2015 n. 5116, Cass. Civ., sez. un., 8 luglio 2015, n. 14188)

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