lunedì 5 settembre 2016
locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali
nelle
locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciali,
disciplinate dagli artt. 27 e 34 della legge n. 392 del 1978
(e, in regime transitorio, dagli artt. 68, 71 e 73 della
stessa legge), il conduttore che, alla scadenza del
contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa
che il locatore gli corrisponda la dovuta indennità di
avviamento, è esonerato solo dal risarcimento del maggior
danno ex art. 1591 cod. civ., restando comunque obbligato al
pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, salvo
che offra al locatore, con le modalità dell'offerta reale
formale ex artt. 1216, comma secondo, e 1209 cod. civ., la
riconsegna del bene condizionandola al pagamento
dell'indennità di avviamento medesima, atteso il forte legame
strumentale che lega le due prestazioni".
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