giovedì 29 settembre 2016
ACCESSO AGLI ATTI
“La giurisprudenza, con riguardo all’interesse dell'impiegato all'accesso degli atti inseriti nel proprio fascicolo personale, ha da tempo risalente riconosciuto a quest’ultimo una situazione particolare, tale da consentire di prescindere anche dalla esplicitazione delle ragioni per le quali chiede l’ostensione di tali documenti, posto che i motivi di tale richiesta devono ritenersi in re ipsa, cioè nella circostanza di essere, o di essere stato, titolare di un rapporto di dipendenza dalla pubblica amministrazione, e di poter, pertanto, vantare una posizione giuridicamente tutelata alla conoscibilità di tali atti, indipendentemente dalla circostanza che, dall'esame dei documenti richiesti, possa o meno scaturire la proposizione di una domanda giudiziaria ammissibile e fondata ovvero a prescindere dalla sussistenza di un interesse concreto ed immediato alla verifica della documentazione per cui ha avanzato istanza (CdS, Sez. IV, 727/1996; CdS, Sez. IV, 10 settembre 1996)”. Così TAR Campania, Salerno, sez. 2, sent. 19/2/14 n.407.
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