venerdì 2 settembre 2016

forma dell'atto di appello avverso ordinanze d.lgs 150/2011

 il d.lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l'abrogazione degli artt. 22, co 2 al 7, 22-bis e 23 della legge n. 689 del 1981, e ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del ci- tato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo. L'art. 2 co 1 del medesimo dlgs "nelle controversie disciplinate dal Capo II (rubricato 'Delle con- troversie regolate dal rito del lavoro'), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, 7 co, 417, 417-bis, 420-bis, 421, 3  co, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile"; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del "giudice d'appello", all'art. 438, secondo comma, contenente il rinvio all'art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello. In particolare, l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 cod. proc. civ., che, sotto la rubrica "Deposito del ricorso in appello", individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso, implica, non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all'art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti. 
 l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, deve essere proposto nella forma della citazione. ....
in base all'art. 359 cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al tribunale, con il solo limite della loro applicabilità e compatibilità. 
.... "Il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante un'opposizione ad ordinanza ingiunzione si deve svolgere, dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicché il procedimento stesso deve essere intro- dotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso"
a) la sicura natra di "rito generale ordinario" della disciplina dell'appello di cui agli artt. 339 e ss cod. proc. civ., cui va riconosciuta una naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito; 
b) il primato del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado, (combinato disposto degli artt. 40, terzo comma, e 359 cod. proc. civ., tanto più che quest'ultima disposizione, nel rinviare alle norme del giudizio di primo grado, limita espressamente il richiamo al solo rito davanti al tribunale, e non anche ai riti speciali, con il solo limite di compatibilità delineato dagli artt. 339-358 cod. proc. civ.)
c) l'art. 359 c.p.c opera come una norma di chiusura saldamente collocata all'interno dei modello processuale generale, da cui la necessità di una lettura della norma coerente al sistema cui inerisce, caratterizzato da una rigorosa omogeneità tecnica (in particolare, sin dall'identità del momento dialettico iniziale: atto di citazione e comparsa di risposta); 
d) ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente, come, ad esempio, per il rito del lavoro. 
 La possibilità che il giudizio di appello sia introdotto con ricorso viene invece affermata sul rilievo che l'art. 359 cod. proc. civ. non sarebbe decisivo, atteso che il rito speciale sarebbe applicabile anche innanzi al tribunale (nelle ipotesi di cui all'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981), per cui troverebbe applicazione, in via riflessa, anche in appello. Tale soluzione, inoltre, si coniugherebbe con il principio della ultrattività del rito, per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e dei modi e delle forme della proposizione di esso dovrebbe avvenire con esclusivo riferimento alla qualificazione (anche implicita) dell'azione e del provvedi- mento del giudice. In tal modo, si realizzerebbe una omogeneità tra il primo e il secondo grado di giudizio che sarebbero uniti da una "identità strutturale", dovendosi ritenere, quanto alle regole di rito inapplicabili sotto un profilo logico, che non venga in questione un problema di validità della procedura in appello ma solo un problema di compatibilità, restando impregiudicati, quindi, gli specifici regimi processuali previsti per particolari riti. ....
 «il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in con- formità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione» (Cass. n. 1173 del 2007; .... In sintesi, «nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le regole proprie del processo civile» (Cass. n. 20700 del 2006). 
una volta introdotto il regime dell'appellabilità, in assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore, non avrebbe potuto farsi riferimento altro che alle regole dell'ordinario giudizio di cognizione, e quindi giungere alla conclusione della necessaria introduzione del giudizio di appello nella forma dell'atto di citazione, potendo il principio della ultrattività del rito operare solo nei casi di esplicita previsione normativa (ad integrare la quale è sufficiente la previsione della forma camerale di trattazione del giudizio: v. ad esempio, l'art. 4 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987; in tal senso, vedi anche Cass., S.U., n. 22848 del 2013, ...
nello stabilire che le controversie di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 sono regolate dal rito del lavoro, il legislatore, rendendo applicabile l'art. 434 cod. proc. civ. alle controversie di cui all'art. 6, ha, come già rilevato, inteso individuare il ricorso quale forma dell'atto introduttivo anche del giudizio di appello.
nei giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso. 

.. dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. n. 11657 del 1998; Cass. n. 23412 del 2008; Cass. n. 4498 del 2009; Cass. n. 6412 del 2011; Cass. n. 5826 del 2011; Cass. n. 12290 del 2011; Cass. n. 2430 del 2012; Cass. n. 3058 del 2012; da ultimo, Cass., S.U., n. 21675 e n. 22848 del 2013). Il principio - si è chiarito - trova applicazione anche quando l'appello abbia ad oggetto una questione che, ratione materiae, avrebbe dovuto essere trattata in primo grado con il rito del lavoro e che, invece, sia stata assoggettata a rito ordinario. Anche in questo caso, infatti, l'appello proposto mediante ricorso in tanto è ritenuto ammissibile in quanto tale atto sia stato non solo depositato in cancelleria, ma tempestivamente notifica- to alla controparte a norma degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 2543 del 1990; Cass. n. 2518 del 1991; Cass. n. 7173 del 1997; Cass. n. 7672 del 2000).
...quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, si ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011).
La conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introdutti- vo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che in- tende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia do- tato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale pre- scritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente propo- sta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (co- stituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempe- stivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto. 
.... principio di diritto: «L'appello avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, introdotto con ri- - 13 - corso anziché con citazione/ è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notifi- cato alla controparte»

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