la giurisprudenza amministrativa prevalente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2877) afferma che l’indennità di trasferta per missione ex art. 1 legge n. 836/1973 compete in caso di temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria, a prescindere dalla formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione:
“Il diritto al trattamento economico di missione di cui all’art. 1, l. 18 dicembre 1973 n. 836, risulta costituito in capo al dipendente per il solo fatto della sua temporanea assegnazione ad una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purché distante almeno 30 chilometri da quest’ultima, pertanto a nulla rileva il fatto che l’atto organizzativo di attribuzione all’interessato di un incarico continuativo in una località diversa da quella di assegnazione non rechi la formale ed esplicita dicitura dispositiva dell’invio in missione, ma quella (del tutto neutra ed atecnica) di distacco.”.
Pertanto, ciò che rileva è la circostanza in forza della quale il dipendente, sia pure per un lasso di tempo determinato, svolge la propria prestazione lavorativa presso una sede di servizio diversa da quella ordinariamente assegnata e presso la quale resta incardinato, non sostanziando il distacco un vero e proprio trasferimento d’ufficio.
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