le prove raccolte in processi svoltisi dinanzi a giudici successivamente riconosciuti privi della potestas iudicandi, assumono la consistenza di argomenti di prova rientrando fra le c.d. prove atipiche soggette a rigorose condizioni di valutazione (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5440 del 2010).
Non si può ravvisare nella “valutazione critica” operata dal T.a.r. alcuna “ingerenza” in decisioni emesse da un giudice appartenente ad altro ordine giudiziario e in ogni caso, a tutto voler concedere, vale qui richiamare il principio secondo il quale il potere del giudice di libera valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. non consente allo stesso di attribuire efficacia probatoria esaustiva e vincolante a indizi o argomenti di prova.
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