il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con
ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c. p. c.,
sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale
risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza
del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio
convincimento,
mentre
il vizio di contraddittoria motivazione
presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione
risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a
vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio
decidendí", e cioè l'identificazione del procedimento logico -
giuridico posto a base della decisione adottata; questi vizi non
possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e
delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso
dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti
del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne
l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
r
discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (così la pronuncia 6064/2008, ed in
senso conforme, la pronuncia delle S.U. 26825/2009 e, resa a
sezione semplice, la sentenza 7394/2010).
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