domenica 4 settembre 2016
equivalenza delle cause
il concorso di cause preesistenti
o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del
colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento.
Si tratta della codificazione del principio dell'equivalenza delle cause, secondo
il quale in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee a produrre l'evento,
queste vengono considerate di pari valenza.
La previsione riprende il concetto espresso dall'art. 40 del codice penale,
per cui, affinché si abbia imputazione è sufficiente che il soggetto abbia realizzato
una condotta necessaria e l'imputazione a lui del fatto non è esclusa dall'intervento
dell'operatività di altri fattori causali (antecedenti, concomitanti, successivi).
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