domenica 4 settembre 2016

equivalenza delle cause

il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento. Si tratta della codificazione del principio dell'equivalenza delle cause, secondo il quale in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee a produrre l'evento, queste vengono considerate di pari valenza. La previsione riprende il concetto espresso dall'art. 40 del codice penale, per cui, affinché si abbia imputazione è sufficiente che il soggetto abbia realizzato una condotta necessaria e l'imputazione a lui del fatto non è esclusa dall'intervento dell'operatività di altri fattori causali (antecedenti, concomitanti, successivi).

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