In via di principio si rammenta che la responsabilità ex art.
2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di
custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e
la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla,
di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di
escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale
tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento
si è prodotto come conseguenza normale della particolare
condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre
resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla
presunzione luris tantum della sua responsabilità, mediante la
dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto
estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale
autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta
eccezionalità.
1.3. Con specifico riferimento alla responsabilità degli enti
pubblici in relazione a sinistri riconducibili all'assetto
della sede stradale, costituiscono principi acquisiti nella
giurisprudenza di questa Corte: a) che sussiste un obbligo
generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A.,
misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; b)
che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente pubblico
proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è
verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo
che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per
evitare il danno; o) che, in particolare, l'ente proprietario
supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca
il danno si determina non come conseguenza di un precedente
difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in
maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari
della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in
ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito
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previsto dall'art. 2051 cod. civ. quale scriminante della
responsabilità del custode.
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di
strade aperte al pubblico transito è in linea generale
applicabile l'art. 2051 cod. civ., in riferimento alle
situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o
alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua
estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763;Cass. 2 febbraio 2007,
n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15761 Anno 2016
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA
Data pubblicazione: 29/07/2016
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