l’autorizzazione e l’accreditamento, alla stregua della vigente normativa statale e regionale in subiecta materia, perseguono obiettivi diversi e presuppongono distinti accertamenti, solo in parte coincidenti.
L’autorizzazione all’esercizio accerta il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti in capo alla struttura richiedente (cfr. artt. 6, comma 1, e 8, comma 5, della l.r. n. 8/2004, come precisati nei successivi regolamenti regionali n. 3/2005 e 3/2010), sia in ipotesi di apertura di nuove strutture sia in caso di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti (cfr. artt. 5 e 19 della richiamata l.r. n. 8/2004); l’accreditamento, pur presupponendo il possesso dei predetti requisiti (cfr. combinato disposto art. 20, comma 3, e 21, comma 2, lett. a) e d), e 25 della stessa l.r.), “si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (cfr. art. 20, comma 3, cit.; cfr. anche l’art. 21, comma 2, lett. e), pure sopramenzionato).
Inoltre, l’accreditamento ha ad oggetto “le strutture sanitarie e relative funzioni” (art. art. 20, comma 5) e “..si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede” (art. 28 bis, comma 1); con la doverosa precisazione, per quanto qui rileva, che in relazione all’attività di diagnostica per immagini la disciplina regolamentare regionale cui la normativa di rango primario rinvia (regolamenti nn. 3/2005 e 3/2010), non distingue -ai fini della verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi- a seconda che l’attività stessa venga svolta in modo tradizionale ovvero con grandi macchine. Né simili distinzioni si rinvengono nelle disposizioni che disciplinano le procedure di accreditamento.
Pertanto: a) l’accreditamento ha luogo per soggetto esercente, in relazione ad una certa struttura e in riferimento all’esercizio di prestazioni individuate per tipologia; b) quanto alle prestazioni di radiodiagnostica per immagine, posto che –come chiarito- la legislazione di riferimento non distingue a seconda delle modalità con le quali vengano espletate, l’utilizzo di grandi macchine si risolve in una “estensione” degli strumenti tradizionali di indagine.
Tar Bari
Nessun commento:
Posta un commento