domenica 4 settembre 2016
colpa medica lieve - colpa grave
la portata innovativa dell'art. 3 comma 1 del d.l. 13 settembre
2012, n. 158, cony., con modificazioni, in I. 8 novembre 2012, n. 189.
In base a tale disposizione, ferma restando la responsabilità civile ex art. 2043
cc, il medico che, nello svolgimento della propria attività abbia rispettato le linee
guida e le best pratices, potrà rispondere dei reati eventualmente commessi solo
per colpa grave, mentre non sarà punibile se ha agito con colpa lieve.
In particolare, la colpa grave sarà configurabile nell'ipotesi in cui il medico si
sia discostato dalle linee guida e dalle best pratices, quando lo imponeva la peculiare
situazione clinica del malato ovvero allorquando la necessità di discostarsi
dalle linee guida era macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque
altro sanitario al posto dell'imputato.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento