domenica 4 settembre 2016

colpa medica lieve - colpa grave

 la portata innovativa dell'art. 3 comma 1 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, cony., con modificazioni, in I. 8 novembre 2012, n. 189. In base a tale disposizione, ferma restando la responsabilità civile ex art. 2043 cc, il medico che, nello svolgimento della propria attività abbia rispettato le linee guida e le best pratices, potrà rispondere dei reati eventualmente commessi solo per colpa grave, mentre non sarà punibile se ha agito con colpa lieve. In particolare, la colpa grave sarà configurabile nell'ipotesi in cui il medico si sia discostato dalle linee guida e dalle best pratices, quando lo imponeva la peculiare situazione clinica del malato ovvero allorquando la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell'imputato.

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