mercoledì 7 settembre 2016

autodifesa nel processo penale - limiti

la normativa interna, la quale esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso, non si pone in contrasto con l'art. 6 paragrafo terzo lett. c) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa; è stato infatti ritenuto dalla CEDU sul tema della difesa personale della parte nel processo penale o in procedimenti incidentali che accedono allo stesso, che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7786 del 29/01/2008 dep. 20/02/2008 Rv. 239237. (Conf. sent. nn. 7787, 7788, 7789 del 2008, non massimate). Tali conclusioni si basano sul consolidato orientamento della Corte costituzionale che, fin dalla sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 6, n. 3, lett. c) prevede la possibilità di autodifesa esclusiva, non può attribuirsi il significato proposto dal ricorrente; in tale occasione il giudice delle leggi ha osservato che "la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (ric. 722/60)" e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori "nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (ric. 727/60 e 722/60)". Peraltro vi è da aggiungere, sotto altro profilo, che è stata ritenuta 9 Corte di Cassazione - copia non ufficiale manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poichè, quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all'art. 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa (Sez. 2, n. 8808 del 18/02/2010 - dep. 04/03/2010, Di Ilio, Rv. 246455), anche perchè il ricorso può validamente essere proposto anche dall'imputato, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. 3. Proprio dunque in relazione al sistema vigente, e con ulteriore riferimento alla CEDU, è stato ritenuto nullo, ex art. 178, comma primo, lett. c) e 179, cod. proc. pen., il provvedimento con cui sia stato nominato (il giudice del riesame in sede di rinvio nomini) difensore d'ufficio - stante l'omesso avviso al difensore di fiducia - la stessa parte, avvocato abilitato all'esercizio avanti le giurisdizioni superiori, in quanto nel processo penale l'autodifesa non è consentita; nel processo penale l'obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 cod. proc. pen., esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da se stesse, secondo quanto già affermato dal Giudice delle leggi (cfr. C. Cost. Ord. 16.12.2006 n. 8/07) e ribadito da questa Corte (Cass. Sez. Un. Civ. 2006 n. 139). Non è, possibile dunque attribuire rilevanza al richiamo dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo (cioè alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"), ai fini dell'adeguamento del diritto interno, poiché esso è riferito soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (v. C. Cost. Ord. 421/97 e Sent. 188/80 e Cass., sez. II, 17 maggio 2013, Caldarelli, e Sez. 5, n. 17400 del 02/04/2008 - dep. 28/04/2008, Greco, Rv. 240424). 4. Sempre con riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo, deve sottolinearsi che la stessa ha puntualizzato che l'art. 6, paragrafo 3 c, cit. - pur riconoscendo a ogni imputato "il diritto di difendersi personalmente o di fruire dell'assistenza di un difensore di sua scelta" - tuttavia non ne ha precisato le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati contraenti la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo (v. C.E.D.U. Sez. III, sent. 27 aprile 2006 sul ricorso n. 30961/03, Sannino/Italia). D'altra parte anche la previsione, contenuta nella disciplina che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace, in base alla quale l'offeso può presentare un "ricorso diretto" al giudice di pace, depositandolo nella segreteria del Pubblico Ministero, che provvede alla formalizzazione dell'addebito, in ordine al quale il giudice di pace, se 10 Corte di Cassazione - copia non ufficiale non ritiene il ricorso infondato o inammissibile, dispone la convocazione delle parti innanzi a sé, trova giustificazione nel fatto che il processo penale innanzi al giudice di pace è caratterizzato dalla particolare attenzione a favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra imputato e persona offesa. 5. Pertanto ritiene la Corte che, all'interno del nostro sistema, il legislatore ha predisposto un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato per le varie fasi o tipologie dei processi; che tale differenziazione, (che, ad esempio, comprende tra gli altri il procedimento di prevenzione per l'applicazione delle misure personali o reali), segue tuttavia una linea logico-sistematica che regge al vaglio della compatibilità con il dettato costituzionale e con i principi affermati dalla C.E.D.U.; con la conseguenza che, correttamente, è stato ritenuto dai giudici di merito di non esservi stata nel caso di specie alcuna lesione del diritto di difesa (v. anche Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006 - dep. 22/09/2006, Passamani). 6. Sulla base di queste premesse deve essere ritenuto principio che conferma la regola generale la disciplina prevista in tema di patrocinio a spese dello Stato, dove il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è stato considerato legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle sue competenze professionali maturate in sede penale, emesso in sede di opposizione, proprio perchè la regola generale della rappresentanza tecnica nel processo penale (art. 613 cod. proc. pen.) è, in questo caso, eccezionalmente derogata a favore dell'avvocato cassazionista, in virtù del rinvio formale che l'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 opera, in tema di liquidazione di compensi professionali, alla speciale procedura prevista per gli onorari di avvocato dall'art. 29 L. n. 794 del 1942, come modificato dal recente d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, e, indirettamente, alle disposizioni degli artt. 86 e 365 cod. proc. civ.. (Conf. S.U. n. 6817, 30 gennaio 2007, Mulas, non massimata; Sez. U, n. 6816 del 30/01/2007 - dep. 16/02/2007, Inzerillo ed altro, Rv. 235344). 7. Tali conclusioni vanno riaffermate anche con riferimento alla nuova disciplina introdotta dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", prevista dall'art. 13, in cui la possibilità del diritto di difendersi da solo è significativamente prevista da una disposizione titolata "Incarico e compenso" che, per il suo carattere generale, come evidenzia il suo inserimento nel Titolo I, Disposizioni generali, artt. 1 -14, non può che rimandare al quadro normativo che specificamente deve essere applicato in materia per ogni singola controversia. La previsione di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge citata, secondo la quale " L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito", non può che avere, dunque, un valore ricognitivo, rispetto alla disciplina esistente,

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