giovedì 29 settembre 2016

TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA PORTATORE DI HANDICAP

 [è INDISPENSABILE LA ] comparazione fra la situazione antecedente al declassamento dello stato di handicap del genitore del ricorrente e la situazione successiva a detto declassamento, ai fini della giustificazione compiuta della scelta organizzativa in concreto adottata.
la circolare del 2003, n. 3582/6032, [Polizia Penitenziaria] contempla la facoltà (e non l’obbligo) dell’Amministrazione di revocare il trasferimento al venir meno dei presupposti, contemperando, tuttavia, le esigenze di servizio con quelle familiari, nonché con quelle di altri dipendenti.
Tanto rappresenta certamente un autovincolo che l’Amministrazione si è imposta in sede istruttoria. Esso, nel caso di specie non risulta osservato in quanto la valutazione della situazione del padre del ricorrente (che, se pur declassata, si manifesta non certo del tutto risolta ed esente da profili di gravità in sé per il tipo di patologia), comparata alle esigenze indicate dalla stessa circolare, non emerge in modo esplicito.
Peraltro, nel caso di specie il difetto di istruttoria risulta vieppiù evidente ove si consideri che le tempestive controdeduzioni dell’interessato del 20 aprile 2016 non sono state per nulla valutate dall’Amministrazione decidente, per essere state trasmesse in ritardo dalla casa circondariale di Bari alla Direzione generale del Personale dell’intimato Ministero, cui risultano pervenute solo in data 9 maggio 2016, ovvero successivamente all’adozione del provvedimento di revoca del 2 maggio 2016, così come riconosciuto dalla stessa Amministrazione (cfr.nota Ministeriale del 25 luglio 2016, in atti).

Nessun commento: