lunedì 15 agosto 2016

esclusione aggravante art 625, n.4 c.p.

Per la Suprema Corte, ...
 non sussiste l'aggravante della destrezza nel caso di tentato furto all'interno di un supermercato, quando la condotta furtiva del soggetto attivo del reato si concretizza nel prelievo della merce esposta negli appositi scaffali e nel suo repentino occultamento, sulla propria persona, in una borsa o in un altro involucro, così da sottrarla alla sorveglianza, in quanto ai fini della configurabilità della predetta aggravante, ancorché non sia necessario l'uso di particolare abilità, la modalità della condotta deve, pur sempre, concretizzarsi in un "quid pluris" rispetto all'ordinaria materialità del fatto-reato, 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale , ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva (cfr. Cass., sez. V, 16.3.2011, n. 26560, rv. 250921).

Tentato furto in supermercato

Le Sezioni Unite hanno affermato che
 'In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Prevete e altro, Rv. 261186). 

aggravante pubblica fede



sabato 13 agosto 2016

MOTIVAZIONE COPIA INCOLLA - VALIDA

Cassazione SU sentenza 16 gennaio 2015, n. 642
la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esauriente. Ciò in quanto in base alle disposizioni costituzionali e processuali tale tecnica di redazione non si può ritenere, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale  non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato.

vizio omessa pronuncia

 il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto; il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (cfr. Cass. 6.4.2000, n. 4317; Cass. 16.5.2012, n. 7653; Cass. 15.5.1996, n. 4498; Cass. 11.4. 1975, n. 1397).

usucapione coerede

.... in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9.6.2015, n. 11903; cfr., altresì, Cass. 12.4.2002, n. 5226 — menzionata pur dalla corte torinese - secondo cui il coerede, il quale dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (artt. 1102, 1141 e 1164 c.c.), attraverso l'estensione del possesso medesimo in 12 Corte di Cassazione - copia non ufficiale termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso comune della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; poiché, peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione (sussistendo al riguardo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi), il coerede che invochi I 'usucapione ha l 'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario)

venerdì 12 agosto 2016

nullità relativa atti

per far valere quale motivo di appello un vizio di nullità relativa che abbia inficiato il giudizio di primo grado, riflettendosi sulla validità della relativa sentenza, è necessario, in considerazione del disposto di cui all'art. 157 cod. proc. civ., che la parte interessata lo abbia dedotto tempestivamente nella prima istanza o difesa successiva all'atto ritenuto invalido, ovvero alla notizia di esso, e che non abbia, quindi, rinunciato tacitamente ad eccepirlo, così implicitamente sanandolo, poiché, in caso contrario, il relativo motivo di impugnazione è da ritenersi inammissibile per carenza di interesse, fermo restando peraltro, che, anche quando non si sia verificata la preclusione a far valere la suddetta nullità processuale, è necessario che la parte impugnante indichi specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata invalidità ( da ultimo Corte di Cassazione - Cass12952/07).


art 157 cpc
Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio(1).
Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente (2).

Note

(1) In ordine al regime della rilevabilità, la legge prevede come regime generale quello della rilevabilità su eccezione di parte, nullità relativa, la quale può essere sanata se non viene eccepita dalla parte nei modi e limiti previsti dai commi seguenti oppure se l'atto ha raggiungo lo scopo (art. 156 del c.p.c.).
i casi in cui la nullità possa essere rilevata d'ufficio, le nullità assolute, le quali sono sanabili ma soltanto nell'ipotesi in cui l'atto abbia raggiunto lo scopo per il quale era stato preordinato.
(2) La nullità viene sollevata dalla parte mediante un'apposita istanza che consiste in una vera e propria un'eccezione processuale. Tuttavia, la norma in esame indica espressamente delle limitazioni alla possibilità di eccepire la nullità, ovvero un limite temporale, in quanto deve essere proposta nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; un limite positivo, poichè va proposta dalla parte nel cui interesse è stabilito un requisito, la cui mancanza ha causato il vizio; infine, un limite negativo, in quanto l'istanza non può essere proposta da chi ha causato la nullità o da chi ha rinunciato a farla valere.