lunedì 22 agosto 2016

estensione domanda dell'attore al terzo

Nell'ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato. Cass. n. 5400 del 05/03/2013, n. 5057 del 03/03/2010 , n. 1522 del 26/1/2006, n. 15563 del 11.8.2004, n. 6771 del 10.5.2002)

Occorre tuttavia parimenti  ribadire il principio, reiteratamente affermato ( Cass. n. 1748 del 28/01/2005, n. 13131 dei 01/06/2006, n. 25559 del 21/10/2008, n. 13374 del 08/06/2007, n. 1693 del 23/01/2009, n. 12317 del 07/06/2011), secondo il quale l'estensione automatica della domanda dell'attore ai chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto  pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. 
Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" ed in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, in ragione del diverso rapporto richiamato, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite; e in questo secondo caso resta ferma l'autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo. 

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