Nell'ipotesi in cui
un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto
effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore,
la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente ad esso senza
necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del
processo, nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico, l'individuazione
del soggetto effettivamente obbligato. Cass. n. 5400 del 05/03/2013, n. 5057 del 03/03/2010 , n. 1522 del 26/1/2006, n. 15563 del 11.8.2004, n. 6771 del 10.5.2002)
Occorre tuttavia parimenti ribadire il principio, reiteratamente
affermato ( Cass. n. 1748 del 28/01/2005, n. 13131 dei
01/06/2006, n. 25559 del 21/10/2008, n. 13374 del 08/06/2007, n. 1693
del 23/01/2009, n. 12317 del 07/06/2011), secondo il quale l'estensione
automatica della domanda dell'attore ai chiamato in causa da parte del
convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia
effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico
obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto,
realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso
soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa
con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta
dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata
dall'attore), ma ferma restando, in ragione di detta duplice alternatività,
l'unicità del complessivo rapporto controverso.
Il suddetto principio, invece,
non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato
un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" ed
in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora
venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da
quello da lui invocato, al fine non già dell'affermazione della responsabilità
diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto
dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, in ragione del diverso rapporto
richiamato, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la
domanda introduttiva della lite; e in questo secondo caso resta ferma
l'autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo.
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