l'estensione della
copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi
prima della stipula del contratto non fa venir meno l'alea e, con essa, la
validità del contratto, se al momento del raggiungimento del consenso le
parti (e, in specie, l'assicurato) ne ignoravano l'esistenza, potendosi, in caso
contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod.
civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti.
il rischio dell'aggressione del patrimonio dell'assicurato
in dipendenza di un sinistro verificatosi nel periodo contemplato dalla
polizza, si concretizza progressivamente, perché esso non si esaurisce nella
sola condotta materiale, cui pur è riconducibile causalmente il danno,
occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al
risarcimento: ne deriva che la clausola daims made con garanzia pregressa
è lecita perché afferisce a un solo elemento del rischio garantito, la condotta
colposa posta già in essere e peraltro ignorata, restando invece
impregiudicata l'alea dell'avveramento progressivo degli altri elementi
costitutivi dell'impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato.
Non a caso, del resto, il rischio putativo è espressamente riconosciuto nel
nostro ordinamento dall'art. 514 del codice navigazione, con disposizione
che non v'è motivo di ritenere eccezionale.
Nessun commento:
Posta un commento