sabato 27 agosto 2016
COMPETENZA PER FERMO AMMINISTRATIVO
Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354, pure riportati nella depositata requisitoria.
In forza di tale pronuncia, la controversia avente ad oggetto il fermo
amministrativo (o l'ipoteca prevista dal d.P.R. 602/73) non può più qualificarsi
come opposizione esecutiva (né agli atti esecutivi, né all'esecuzione), dovendo
al contrario essere inquadrata in un'ordinaria azione di accertamento negativo
della legittimità del disposto fermo per la contestata fondatezza del credito
cautelato: azione che va allora regolata dalla competenza per valore o per
materia in dipendenza della causa petendi e, più in particolare, di quel giudice
che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa
creditoria (in tali espressi ultimi termini, Cass. 27 novembre 2015, n. 24234).
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