sabato 27 agosto 2016

COMPETENZA PER FERMO AMMINISTRATIVO

Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15354, pure riportati nella depositata requisitoria. In forza di tale pronuncia, la controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo (o l'ipoteca prevista dal d.P.R. 602/73) non può più qualificarsi come opposizione esecutiva (né agli atti esecutivi, né all'esecuzione), dovendo al contrario essere inquadrata in un'ordinaria azione di accertamento negativo della legittimità del disposto fermo per la contestata fondatezza del credito cautelato: azione che va allora regolata dalla competenza per valore o per materia in dipendenza della causa petendi e, più in particolare, di quel giudice che sarebbe competente per materia e per valore sul merito della pretesa creditoria (in tali espressi ultimi termini, Cass. 27 novembre 2015, n. 24234).

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