sabato 3 settembre 2016
notifica a mezzo pec del cancelliere
La notifica del
testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo
avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata
ai sensi dell'art.18, 13 ° comma, 1.f. dal cancelliere
mediante posta elettronica certificata(pec), ex art. 16, 4 ° comma, d.l. 179/2012, convertito con 1.221/2012, è idonea a
far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18,14 °coma, 1.f., non ostandovi il
nuovo testo dell'art. 133, 2 °comma, c.p.c., come novellato
dal d.l. 90/2014, convertito nella 1. 114/2014, secondo il
quale la comunicazione del testo integrale della sentenza
da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i
termini per le impugnazioni di cui all'art.325 c.p.c.
venerdì 2 settembre 2016
forma dell'atto di appello avverso ordinanze d.lgs 150/2011
il d.lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l'abrogazione degli artt. 22, co 2 al 7, 22-bis e 23 della legge n. 689 del 1981, e ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del ci- tato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo. L'art. 2 co 1 del medesimo dlgs "nelle controversie disciplinate dal Capo II (rubricato 'Delle con- troversie regolate dal rito del lavoro'), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, 7 co, 417, 417-bis, 420-bis, 421, 3 co, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile"; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del "giudice d'appello", all'art. 438, secondo comma, contenente il rinvio all'art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello. In particolare, l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 cod. proc. civ., che, sotto la rubrica "Deposito del ricorso in appello", individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso, implica, non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all'art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti.
l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, deve essere proposto nella forma della citazione. ....
in base all'art. 359 cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al tribunale, con il solo limite della loro applicabilità e compatibilità.
.... "Il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante un'opposizione ad ordinanza ingiunzione si deve svolgere, dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicché il procedimento stesso deve essere intro- dotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso"
a) la sicura natra di "rito generale ordinario" della disciplina dell'appello di cui agli artt. 339 e ss cod. proc. civ., cui va riconosciuta una naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito;
b) il primato del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado, (combinato disposto degli artt. 40, terzo comma, e 359 cod. proc. civ., tanto più che quest'ultima disposizione, nel rinviare alle norme del giudizio di primo grado, limita espressamente il richiamo al solo rito davanti al tribunale, e non anche ai riti speciali, con il solo limite di compatibilità delineato dagli artt. 339-358 cod. proc. civ.)
c) l'art. 359 c.p.c opera come una norma di chiusura saldamente collocata all'interno dei modello processuale generale, da cui la necessità di una lettura della norma coerente al sistema cui inerisce, caratterizzato da una rigorosa omogeneità tecnica (in particolare, sin dall'identità del momento dialettico iniziale: atto di citazione e comparsa di risposta);
d) ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente, come, ad esempio, per il rito del lavoro.
La possibilità che il giudizio di appello sia introdotto con ricorso viene invece affermata sul rilievo che l'art. 359 cod. proc. civ. non sarebbe decisivo, atteso che il rito speciale sarebbe applicabile anche innanzi al tribunale (nelle ipotesi di cui all'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981), per cui troverebbe applicazione, in via riflessa, anche in appello. Tale soluzione, inoltre, si coniugherebbe con il principio della ultrattività del rito, per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e dei modi e delle forme della proposizione di esso dovrebbe avvenire con esclusivo riferimento alla qualificazione (anche implicita) dell'azione e del provvedi- mento del giudice. In tal modo, si realizzerebbe una omogeneità tra il primo e il secondo grado di giudizio che sarebbero uniti da una "identità strutturale", dovendosi ritenere, quanto alle regole di rito inapplicabili sotto un profilo logico, che non venga in questione un problema di validità della procedura in appello ma solo un problema di compatibilità, restando impregiudicati, quindi, gli specifici regimi processuali previsti per particolari riti. ....
«il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in con- formità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione» (Cass. n. 1173 del 2007; .... In sintesi, «nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le regole proprie del processo civile» (Cass. n. 20700 del 2006).
una volta introdotto il regime dell'appellabilità, in assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore, non avrebbe potuto farsi riferimento altro che alle regole dell'ordinario giudizio di cognizione, e quindi giungere alla conclusione della necessaria introduzione del giudizio di appello nella forma dell'atto di citazione, potendo il principio della ultrattività del rito operare solo nei casi di esplicita previsione normativa (ad integrare la quale è sufficiente la previsione della forma camerale di trattazione del giudizio: v. ad esempio, l'art. 4 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987; in tal senso, vedi anche Cass., S.U., n. 22848 del 2013, ...
nello stabilire che le controversie di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 sono regolate dal rito del lavoro, il legislatore, rendendo applicabile l'art. 434 cod. proc. civ. alle controversie di cui all'art. 6, ha, come già rilevato, inteso individuare il ricorso quale forma dell'atto introduttivo anche del giudizio di appello.
nei giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso.
.. dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. n. 11657 del 1998; Cass. n. 23412 del 2008; Cass. n. 4498 del 2009; Cass. n. 6412 del 2011; Cass. n. 5826 del 2011; Cass. n. 12290 del 2011; Cass. n. 2430 del 2012; Cass. n. 3058 del 2012; da ultimo, Cass., S.U., n. 21675 e n. 22848 del 2013). Il principio - si è chiarito - trova applicazione anche quando l'appello abbia ad oggetto una questione che, ratione materiae, avrebbe dovuto essere trattata in primo grado con il rito del lavoro e che, invece, sia stata assoggettata a rito ordinario. Anche in questo caso, infatti, l'appello proposto mediante ricorso in tanto è ritenuto ammissibile in quanto tale atto sia stato non solo depositato in cancelleria, ma tempestivamente notifica- to alla controparte a norma degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 2543 del 1990; Cass. n. 2518 del 1991; Cass. n. 7173 del 1997; Cass. n. 7672 del 2000).
...quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, si ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011).
La conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introdutti- vo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che in- tende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia do- tato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale pre- scritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente propo- sta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (co- stituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempe- stivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto.
.... principio di diritto: «L'appello avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, introdotto con ri- - 13 - corso anziché con citazione/ è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notifi- cato alla controparte».
l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, deve essere proposto nella forma della citazione. ....
in base all'art. 359 cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al tribunale, con il solo limite della loro applicabilità e compatibilità.
.... "Il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante un'opposizione ad ordinanza ingiunzione si deve svolgere, dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicché il procedimento stesso deve essere intro- dotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso"
a) la sicura natra di "rito generale ordinario" della disciplina dell'appello di cui agli artt. 339 e ss cod. proc. civ., cui va riconosciuta una naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito;
b) il primato del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado, (combinato disposto degli artt. 40, terzo comma, e 359 cod. proc. civ., tanto più che quest'ultima disposizione, nel rinviare alle norme del giudizio di primo grado, limita espressamente il richiamo al solo rito davanti al tribunale, e non anche ai riti speciali, con il solo limite di compatibilità delineato dagli artt. 339-358 cod. proc. civ.)
c) l'art. 359 c.p.c opera come una norma di chiusura saldamente collocata all'interno dei modello processuale generale, da cui la necessità di una lettura della norma coerente al sistema cui inerisce, caratterizzato da una rigorosa omogeneità tecnica (in particolare, sin dall'identità del momento dialettico iniziale: atto di citazione e comparsa di risposta);
d) ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente, come, ad esempio, per il rito del lavoro.
La possibilità che il giudizio di appello sia introdotto con ricorso viene invece affermata sul rilievo che l'art. 359 cod. proc. civ. non sarebbe decisivo, atteso che il rito speciale sarebbe applicabile anche innanzi al tribunale (nelle ipotesi di cui all'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981), per cui troverebbe applicazione, in via riflessa, anche in appello. Tale soluzione, inoltre, si coniugherebbe con il principio della ultrattività del rito, per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e dei modi e delle forme della proposizione di esso dovrebbe avvenire con esclusivo riferimento alla qualificazione (anche implicita) dell'azione e del provvedi- mento del giudice. In tal modo, si realizzerebbe una omogeneità tra il primo e il secondo grado di giudizio che sarebbero uniti da una "identità strutturale", dovendosi ritenere, quanto alle regole di rito inapplicabili sotto un profilo logico, che non venga in questione un problema di validità della procedura in appello ma solo un problema di compatibilità, restando impregiudicati, quindi, gli specifici regimi processuali previsti per particolari riti. ....
«il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in con- formità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione» (Cass. n. 1173 del 2007; .... In sintesi, «nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le regole proprie del processo civile» (Cass. n. 20700 del 2006).
una volta introdotto il regime dell'appellabilità, in assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore, non avrebbe potuto farsi riferimento altro che alle regole dell'ordinario giudizio di cognizione, e quindi giungere alla conclusione della necessaria introduzione del giudizio di appello nella forma dell'atto di citazione, potendo il principio della ultrattività del rito operare solo nei casi di esplicita previsione normativa (ad integrare la quale è sufficiente la previsione della forma camerale di trattazione del giudizio: v. ad esempio, l'art. 4 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987; in tal senso, vedi anche Cass., S.U., n. 22848 del 2013, ...
nello stabilire che le controversie di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 sono regolate dal rito del lavoro, il legislatore, rendendo applicabile l'art. 434 cod. proc. civ. alle controversie di cui all'art. 6, ha, come già rilevato, inteso individuare il ricorso quale forma dell'atto introduttivo anche del giudizio di appello.
nei giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso.
.. dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. n. 11657 del 1998; Cass. n. 23412 del 2008; Cass. n. 4498 del 2009; Cass. n. 6412 del 2011; Cass. n. 5826 del 2011; Cass. n. 12290 del 2011; Cass. n. 2430 del 2012; Cass. n. 3058 del 2012; da ultimo, Cass., S.U., n. 21675 e n. 22848 del 2013). Il principio - si è chiarito - trova applicazione anche quando l'appello abbia ad oggetto una questione che, ratione materiae, avrebbe dovuto essere trattata in primo grado con il rito del lavoro e che, invece, sia stata assoggettata a rito ordinario. Anche in questo caso, infatti, l'appello proposto mediante ricorso in tanto è ritenuto ammissibile in quanto tale atto sia stato non solo depositato in cancelleria, ma tempestivamente notifica- to alla controparte a norma degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 2543 del 1990; Cass. n. 2518 del 1991; Cass. n. 7173 del 1997; Cass. n. 7672 del 2000).
...quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, si ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011).
La conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introdutti- vo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che in- tende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia do- tato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale pre- scritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente propo- sta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (co- stituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempe- stivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto.
.... principio di diritto: «L'appello avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, introdotto con ri- - 13 - corso anziché con citazione/ è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notifi- cato alla controparte».
ATTO DI CITAZIONE PER APPELLO EX ART 702 QUATER CPC
Sezioni Unite con la sentenza n. 2907 del 2014; regola non derogata dalla disciplina dell'appello sulla decisione di primo grado assunta con il rito sommario contenuta nell'art. 702 quater c.p.c.
giovedì 1 settembre 2016
Usiamo misericordia verso la nostra casa comune
sintesi
MESSAGGIO PAPA FRANCESCOGIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO
1 SETTEMBRE 2016
..... preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto per la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo....
È molto incoraggiante che la preoccupazione per il futuro del nostro pianeta sia condivisa dalle Chiese e dalle Comunità cristiane insieme ad altre religioni... Negli ultimi anni, molte iniziative sono state intraprese ... per sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica circa i pericoli dello sfruttamento irresponsabile del pianeta. .
... Dev’essere pure motivo di gioia il fatto che in tutto il mondo iniziative che promuovono la giustizia ambientale, la sollecitudine verso i poveri e l’impegno responsabile nei confronti della società, stanno facendo incontrare persone, soprattutto giovani, di diversi contesti religiosi.
Cristiani e non, persone di fede e di buona volontà, dobbiamo essere uniti nel dimostrare misericordia verso la nostra casa comune – la terra – e valorizzare pienamente il mondo in cui viviamo come luogo di condivisione e di comunione.
1. La terra grida...
.. Dio ci ha fatto dono di un giardino rigoglioso, ma lo stiamo trasformando in una distesa inquinata di «macerie, deserti e sporcizia» (Enc. Laudato si’, 161). Non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita della biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi, spesso provocate dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici. «Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto» (ibid., 33).
Il pianeta continua a riscaldarsi, in parte a causa dell’attività umana: ..questo provoca siccità, inondazioni, incendi ed eventi meteorologici estremi sempre più gravi. I cambiamenti climatici contribuiscono anche alla straziante crisi dei migranti forzati. I poveri del mondo, che pure sono i meno responsabili dei cambiamenti climatici, sono i più vulnerabili e già ne subiscono gli effetti.
Come l’ecologia integrale mette in evidenza, gli esseri umani sono profondamente legati gli uni agli altri e al creato nella sua interezza. Quando maltrattiamo la natura, maltrattiamo anche gli esseri umani. ... Ascoltiamo «tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri»
2. …perché abbiamo peccato
Dio ci ha donato la terra per coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15) con rispetto ed equilibrio. Coltivarla “troppo” – cioè sfruttandola in maniera miope ed egoistica –, e custodirla poco è peccato.
«un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio»
Di fronte a quello che sta accadendo alla nostra casa, possa il Giubileo della Misericordia richiamare i fedeli cristiani «a una profonda conversione interiore» ... impariamo a cercare la misericordia di Dio per i peccati contro il creato ... impegniamoci a compiere passi concreti sulla strada della conversione ecologica, che richiede una chiara presa di coscienza della nostra responsabilità nei confronti di noi stessi, del prossimo, del creato e del Creatore.
3. Esame di coscienza e pentimento
.. un riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre, che implica pure l’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature,
«Nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni ecologici», siamo chiamati a riconoscere
4. Cambiare rotta
L’esame di coscienza, il pentimento e la confessione al Padre ricco di misericordia conducono a un fermo proposito di cambiare vita. E questo deve tradursi in atteggiamenti e comportamenti concreti più rispettosi del creato, come ad esempio fare un uso oculato della plastica e della carta, non sprecare acqua, cibo ed energia elettrica, differenziare i rifiuti, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico e condividere un medesimo veicolo tra più persone, e così via (cfr Enc. Laudato si’, 211). Non dobbiamo credere che questi sforzi siano troppo piccoli per migliorare il mondo. Tali azioni «provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente» (ibid., 212) e incoraggiano «uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo» (ibid., 222).
Ugualmente il proposito di cambiare vita deve attraversare il modo in cui contribuiamo a costruire la cultura e la società di cui siamo parte: infatti «la cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme e di comunione» (ibid., 228). L’economia e la politica, la società e la cultura non possono essere dominate da una mentalità del breve termine e dalla ricerca di un immediato ritorno finanziario o elettorale. Esse devono invece essere urgentemente riorientate verso il bene comune, che comprende la sostenibilità e la cura del creato.
Un caso concreto è quello del “debito ecologico” tra il Nord e il Sud del mondo (cfr ibid., 51-52). La sua restituzione richiederebbe di prendersi cura dell’ambiente dei Paesi più poveri, fornendo loro risorse finanziarie e assistenza tecnica che li aiutino a gestire le conseguenze dei cambiamenti climatici e a promuovere lo sviluppo sostenibile.
La protezione della casa comune richiede un crescente consenso politico. ...: «Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?» (Enc. Laudato si’, 160).
5. Una nuova opera di misericordia
... l’oggetto della misericordia è la vita umana stessa nella sua totalità».
La vita umana stessa nella sua totalità comprende la cura della casa comune.
6. In conclusione, preghiamo
«O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi. […]
O Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra» (ibid., 246).
O Dio di misericordia, concedici di ricevere il tuo perdono
e di trasmettere la tua misericordia in tutta la nostra casa comune.
Laudato si’.
Amen.
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi. […]
O Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra» (ibid., 246).
O Dio di misericordia, concedici di ricevere il tuo perdono
e di trasmettere la tua misericordia in tutta la nostra casa comune.
Laudato si’.
Amen.
Dal Vaticano, 1 settembre 2016
ordinanza di archiviazione
l'art 409, comma 6, cpp dispone che l'ordinanza di archiviazione sia ricorribile per cassazione soltanto nei casi di cui all'art. 127, comma 5, cpp e cioè per violazione delle norme che disciplinano l'instaurazione e l'esplicazione del contraddittorio. Nessun altro vizio del provvedimento è dunque deducibile per cassazione
mercoledì 31 agosto 2016
condotta della vittima
l'art. 43 c.p., con il richiamo alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea una prima fondamentale connotazione della colpa: si tratta di una condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare.
Accanto a tale tratto oggettivo, però, si ha una caratteristica di natura soggettiva: la colpa, infatti, è mancanza di volontà dell'evento.
In positivo, poi, il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: nella esigibilità del comportamento dovuto.
Nel verificare la sussistenza di una responsabilità colposa occorre tener conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilità per l'agente di conformarsi alla regola. Ciò in relazione alle sue qualità e capacità personali.
Prevedibilità ed evitabilità dell'evento sono all'origine delle regole cautelari ed al contempo costituiscono il fondamento del giudizio di rimproverabilità personale.
Sotto il profilo dell'evitabilità dell'evento, l'art. 43 c.p. stabilisce che il delitto è "colposo quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia".
La norma evoca la causalità della colpa. La responsabilità colposa non può estendersi a tutti gli eventi derivati dalla violazione della norma ma deve ritenersi circoscritta ai soli risultati che la norma stessa mira a prevenire. Ciò significa che, ai fini della responsabilità colposa, l'accadimento verificatosi deve rientrare tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio.
Vi è poi altro profilo inerente il momento soggettivo ed il rimprovero personale. Affermare, alla stregua dell'art. 43 c.p., che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che il nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata — il comportamento alternativo lecito — non avrebbe comunque evitato l'evento.
Invero non avrebbe senso richiedere un comportamento comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Ciò evidenzia la connessione tra le problematiche sulla colpa e quelle sul nesso causale per cui spesso le valutazioni inerenti lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto.
La causalità della colpa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva significative probabilità di scongiurare il danno.
Proprio in tema di circolazione stradale, con riferimento alla norma di cautela inerente all'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto. A ben vedere il fattore velocità è un concetto relativo alle situazioni contingenti, quando si tratta di valutare il comportamento dell'imputato in chiave causale e non già di accertare la violazione di una norma contravvenzionale che prescrive limiti di velocità (Cass. Sez. IV n. 37606/2007 RV 237050).
Se l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; occorre rilevare che sussiste anche nell'ambito della colpa specifica. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per l'apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento (Cass. Sez. IV n. 26239/2013 RV 255695).
Nel caso della vittima — che, sceso dalla propria autovettura, circolava su strada extraurbana senza giubbotto retroriflettente — va valutata se la condotta fosse prevedibile e se le conseguenze letali dell'infortunio fossero evitabili
Sotto questo profilo merita precisare, infatti, che l'art. 141 CDS riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza giubbotto retroriflettente e contromano costituisce una condotta che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di prevedibilità
Accanto a tale tratto oggettivo, però, si ha una caratteristica di natura soggettiva: la colpa, infatti, è mancanza di volontà dell'evento.
In positivo, poi, il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa: nella esigibilità del comportamento dovuto.
Nel verificare la sussistenza di una responsabilità colposa occorre tener conto non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilità per l'agente di conformarsi alla regola. Ciò in relazione alle sue qualità e capacità personali.
Prevedibilità ed evitabilità dell'evento sono all'origine delle regole cautelari ed al contempo costituiscono il fondamento del giudizio di rimproverabilità personale.
Sotto il profilo dell'evitabilità dell'evento, l'art. 43 c.p. stabilisce che il delitto è "colposo quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia".
La norma evoca la causalità della colpa. La responsabilità colposa non può estendersi a tutti gli eventi derivati dalla violazione della norma ma deve ritenersi circoscritta ai soli risultati che la norma stessa mira a prevenire. Ciò significa che, ai fini della responsabilità colposa, l'accadimento verificatosi deve rientrare tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio.
Vi è poi altro profilo inerente il momento soggettivo ed il rimprovero personale. Affermare, alla stregua dell'art. 43 c.p., che per aversi colpa l'evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole implica che il nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata — il comportamento alternativo lecito — non avrebbe comunque evitato l'evento.
Invero non avrebbe senso richiedere un comportamento comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Ciò evidenzia la connessione tra le problematiche sulla colpa e quelle sul nesso causale per cui spesso le valutazioni inerenti lo sviluppo causale si riverberano sul giudizio di evitabilità in concreto.
La causalità della colpa si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva significative probabilità di scongiurare il danno.
Proprio in tema di circolazione stradale, con riferimento alla norma di cautela inerente all'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto. A ben vedere il fattore velocità è un concetto relativo alle situazioni contingenti, quando si tratta di valutare il comportamento dell'imputato in chiave causale e non già di accertare la violazione di una norma contravvenzionale che prescrive limiti di velocità (Cass. Sez. IV n. 37606/2007 RV 237050).
Se l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; occorre rilevare che sussiste anche nell'ambito della colpa specifica. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per l'apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento (Cass. Sez. IV n. 26239/2013 RV 255695).
Nel caso della vittima — che, sceso dalla propria autovettura, circolava su strada extraurbana senza giubbotto retroriflettente — va valutata se la condotta fosse prevedibile e se le conseguenze letali dell'infortunio fossero evitabili
Sotto questo profilo merita precisare, infatti, che l'art. 141 CDS riguarda esclusivamente gli eventi che ricadono nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza giubbotto retroriflettente e contromano costituisce una condotta che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di prevedibilità
lunedì 29 agosto 2016
RICORSO PER CASSAZIONE
Emessa infatti in grado di appello l'ordinanza-filtro
dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, ai sensi
dell'art. 348-ter cod. proc. civ. il termine per il ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di primo
grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se
anteriore) dell'ordinanza dichiarativa
dell'inammissibilità.
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