si caratterizza per li fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga
denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato
arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove,
secondo lo schema denominato "loss occurrence", o "insorgenza del danno",
sul quale è conformato il modello delineato nell'art. 1917 cod. civ., la
copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande
risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
La sua introduzione, circoscrivendo l'operatività della assicurazione a soli
sinistri per i quali nella vigenza del contratto il danneggiato richieda
all'assicurato il risarcimento del danno subito, e il danneggiato assicurato ne
dia comunicazione alla propria compagnia perché provveda a tenerlo
indenne, consente alla società di conoscere con precisione sino a quando
sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme
necessarie per far fronte alle relative obbligazioni, con quel che ne
consegue, tra l'altro, in punto di facilitazione nel calcolo del premio da
esigere.
Vìè variegata tipologia di clausole claims made offerte dalla
prassi commerciale, schematizzando al massimo, appaiono sussumibili
in due grandi categorie:
a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono
l'operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito
quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del
contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi alle condotte poste in essere anteriormente (in genere
due o tre anni dalla stipula del contratto);
b) clausole c.d. pure, destinate
alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato
all'assicurato e da questi all'assicurazione nel periodo di efficacia della
polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
la clausola clarniors made impura, che è quella che qui
interessa, mirando a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di
un fattore temporale aggiuntivo, rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è
stata realizzata la condotta lesiva, si inscrive a pieno titolo nei modi e nei
limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art. 1905 cod. civ.,
l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato. E poiché
non è seriamente predicabile che l'assicurazione della responsabilità civile
sia ontologicamente incompatibile con tale disposizione, il patto claims made
è volto in definitiva a stabilire quali siano, rispetto all'archetipo fissato
dall'art. 1917 cod. civ., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare
l'oggetto, piuttosto che la responsabilità.
nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che
subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto
il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di
efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo,
preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non
è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia
essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia
applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il
fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da
effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove
congruamente motivata.
Nessun commento:
Posta un commento