martedì 25 ottobre 2016

giudizio della Commissione d'esame insindancabile

il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione di concorso, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti ictu oculi macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr infra multa: Consiglio di Stato Sez. IV 11/04/2007 n. 1643).

appello al Consiglio di Stato: specificità censure

Nel giudizio d’appello (non essendo un iudicium novum) è inammissibile, per violazione del dovere di specificità delle censure sancito dall'art. 101, comma 1, c.p.a., la mera riproposizione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso di primo grado, senza che sia sviluppata, mediante l’articolazione di puntali argomenti critici, alcuna confutazione della statuizione del primo giudice (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 31 agosto 2016, n. 3767; Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2016, n. 2682; Cons. Stato Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268; Cons. Stato Sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 158; Cons. Giust. Amm. Sic., 25 settembre 2015, n. 615),

Processo amministrativo: ricorso improcedibile

In linea di principio, la mancanza dei presupposti processuali o delle condizioni dell’azione è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (art. 35, comma 1, c.p.a.), perché essi costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l’esercizio dei poteri giurisdizionali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2152; sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1657).

martedì 11 ottobre 2016

l'accesso agli atti del gestore del servizio pubblico

l'accesso agli atti del gestore del servizio pubblico, pur quando essi sono disciplinati dal diritto privato e comportano la giurisdizione ordinaria, «consente il perseguimento delle medesime finalità connesse all'accesso agli atti dell'amministrazione (e c'è una più diffusa conoscenza dei processi decisionali, lo stimolo a comportamenti ispirati ai canoni di diligenza, buona fede e correttezza, ad una deflazione delle controversie): vi è l'interesse pubblico all'effettuazione di scelte corrette da parte del gestore, quando esse siano finalizzate all'organizzazione efficiente ed alla qualità del servizio»." (Cons Stato, AD. Pl. n. 4 del 22 aprile 1999, Cons. St., Sez. III, sentenza del 10 marzo 2015, n. 1226; Cons. St., Ad. Pl. n. 5 del 5 settembre 2005; Cons St., sez. IV, 5 settembre 2009, n. 4645).

lunedì 3 ottobre 2016

selezione ideoneativa (non concorsuale)

«le controversie attinenti ad una procedura di selezione “idoneativa” e “non concorsuale” avviata da una ASL per il conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie di dirigente di struttura complessa), aventi ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario» (Cass., Sez. Un., 3 febbraio 2014, n. 2290).

venerdì 30 settembre 2016

RESPONSABILITA' ex art 2015 cc

In via di principio si rammenta che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non 5 Corte di Cassazione - copia non ufficiale dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione luris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. 1.3. Con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte: a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo; b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; o) che, in particolare, l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale previsto dall'art. 2051 cod. civ. quale scriminante della responsabilità del custode. Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo 2007, n. 7763;Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157).
 Civile Sent. Sez. 3 Num. 15761 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA Data pubblicazione: 29/07/2016

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINARIA

Come è noto, il legislatore del 1998, con l’art. 34 del D.Lgs. n. 80 ha istituito la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia urbanistica ed edilizia.
Successivamente, le note sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004, 191/2006 e 140/2007 hanno precisato, da un lato, che la mera partecipazione della Pubblica Amministrazione al giudizio non sia elemento sufficiente perché si radichi la giurisdizione del Giudice Amministrativo, e, dall’altro lato, che non sia parimenti sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al Giudice Amministrativo.
In particolare, dette sentenze hanno escluso dal novero delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, quelle relative a meri comportamenti della Pubblica Amministrazione, svincolati dal contestuale esercizio, da parte di questa, di un potere autoritativo.
A seguito di queste decisioni si è sviluppato un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza circa la nozione di comportamenti meri della Pubblica Amministrazione e comportamenti amministrativi non destinati a sfociare nell’adozione di un atto, e ciò nonostante legati all’esercizio del potere, i quali invece restano nell’alveo della giurisdizione amministrativa.
Tali orientamenti sono poi stati traslati nel codice del processo amministrativo all’art. 7, che condiziona l’esistenza di una giurisdizione amministrativa in relazione a comportamenti della Pubblica Amministrazione, purché questi siano almeno mediatamente riconducibili all’esercizio del potere pubblico.
Secondo le Sezioni Unite, la tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della Pubblica Amministrazione spetta al Giudice Ordinario tutte le volte che il diritto del privato non sopporti una lesione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se questo avvenga, quante volte l'azione della Pubblica Amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, ma sia stato il risultato di un mero fatto (cfr. ex multis, Cass., Sez. Un., 2 luglio 2009, n. 15469; Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7160).
Per la Cassazione, dunque, la giurisdizione del Giudice Amministrativo presuppone un collegamento con l'esercizio “in concreto” del potere amministrativo; va esclusa, pertanto, quando l'Amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, priva di una copertura provvedimentale.