domenica 4 settembre 2016

omessa od insufficiente motivazione e vizio di contraddittoria

il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c. p. c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento,
mentre
  il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendí", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata; questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in r discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (così la pronuncia 6064/2008, ed in senso conforme, la pronuncia delle S.U. 26825/2009 e, resa a sezione semplice, la sentenza 7394/2010).

la consulenza Tecnica d'Ufficio

Come affermato, tra le ultime, sentenze della Corte di Cassazione n. 1186/2016, la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico sicché i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti e valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità al diritto di comportamenti, né, ove una tale inammissibile valutazione sia stata comunque effettuata (nella specie, quella relativa alla qualificazione della "attività confacente alle attitudini dell'assicurato", di cui all'art. l della 1. n. 222 del 1984, come attività usurante o stressante, o meno), di essa si deve tenere conto, a meno che non venga vagliata criticamente e sottoposta al dibattito processuale delle parti. Ed in termini ancora più chiari si è espressa la pronuncia 996/1999, nel senso che la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria)sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale, tuttavia, nell'ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco consistente nella sua funzionalità alla risoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico; pertanto il giudice, qualora erroneamente affidi al consulente lo Corte di Cassazione - copia non ufficiale 8 svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deduzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche.

sabato 3 settembre 2016

DEPOSITO TELEMATICO

nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile - nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. l, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, numero l, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
 Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d'ingiunzione davanti al tribunale, «il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici», esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione. Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma l dello stesso art. 16-bis (come modificato dall'art. 44, coma 2, lettera a, dal decreto-legge m. 90 del 2014), per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».
 - Il comma I dell'art. 16 -bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell'obbligatorietà del deposito telematica dei soli atti endoprocessuali.
 ferma l'obbligatorietà del processo civile telematica per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell'atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile. Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacché, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha inserito il coma 1-bis nell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, «è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal coma 1» dello stesso art. 16- bis: sicché, a partire da tale data, per l'atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematica a cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematica, questo à l'unico a perfezionarsi. ...
secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme dagli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire. Il tessuto normativa del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito dalla lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti. Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consenti a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (così anche Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12509)...... Il deposito telematica degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all'art. 83, terzo comma, nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede che «se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica». In questo contesto, poiché lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell'attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ex art. 16-bis, coma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012. 6.2. - Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l'atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l'abilitazione al deposito telematico. Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest'ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l'individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.
 il seguente principio di diritto nell'interesse della legge: «In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. l, coma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti»

notifica a mezzo pec del cancelliere

 La notifica del testo integrale della sentenza che rigetta il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell'art.18, 13 ° comma, 1.f. dal cancelliere mediante posta elettronica certificata(pec), ex art. 16, 4 ° comma, d.l. 179/2012, convertito con 1.221/2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in  cassazione ex art. 18,14 °coma, 1.f., non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133, 2 °comma, c.p.c., come novellato dal d.l. 90/2014, convertito nella 1. 114/2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art.325 c.p.c.

venerdì 2 settembre 2016

forma dell'atto di appello avverso ordinanze d.lgs 150/2011

 il d.lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l'abrogazione degli artt. 22, co 2 al 7, 22-bis e 23 della legge n. 689 del 1981, e ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del ci- tato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo. L'art. 2 co 1 del medesimo dlgs "nelle controversie disciplinate dal Capo II (rubricato 'Delle con- troversie regolate dal rito del lavoro'), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, 7 co, 417, 417-bis, 420-bis, 421, 3  co, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile"; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell'appello, ad eccezione di quelle di cui all'art. 433, concernente la individuazione del "giudice d'appello", all'art. 438, secondo comma, contenente il rinvio all'art. 431, in tema di esecutorietà della sentenza, e all'art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello. In particolare, l'indubbia applicabilità al giudizio di cui all'art. 6 dell'art. 434 cod. proc. civ., che, sotto la rubrica "Deposito del ricorso in appello", individua il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso, implica, non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all'art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) siano appellabili, ma che l'appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti. 
 l'appello avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, deve essere proposto nella forma della citazione. ....
in base all'art. 359 cod. proc. civ., il giudizio di gravame deve ritenersi retto dalle disposizioni che regolano il processo di primo grado innanzi al tribunale, con il solo limite della loro applicabilità e compatibilità. 
.... "Il procedimento di secondo grado relativo all'impugnazione di una pronuncia del tribunale riguardante un'opposizione ad ordinanza ingiunzione si deve svolgere, dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, secondo le regole generali del processo ordinario, sicché il procedimento stesso deve essere intro- dotto mediante atto di citazione tempestivamente notificato alla parte appellata e non con ricorso"
a) la sicura natra di "rito generale ordinario" della disciplina dell'appello di cui agli artt. 339 e ss cod. proc. civ., cui va riconosciuta una naturale attitudine a regolare tutti i gravami di merito; 
b) il primato del rito ordinario sui riti speciali anche in secondo grado, (combinato disposto degli artt. 40, terzo comma, e 359 cod. proc. civ., tanto più che quest'ultima disposizione, nel rinviare alle norme del giudizio di primo grado, limita espressamente il richiamo al solo rito davanti al tribunale, e non anche ai riti speciali, con il solo limite di compatibilità delineato dagli artt. 339-358 cod. proc. civ.)
c) l'art. 359 c.p.c opera come una norma di chiusura saldamente collocata all'interno dei modello processuale generale, da cui la necessità di una lettura della norma coerente al sistema cui inerisce, caratterizzato da una rigorosa omogeneità tecnica (in particolare, sin dall'identità del momento dialettico iniziale: atto di citazione e comparsa di risposta); 
d) ove il legislatore ha voluto disegnare una disciplina speciale anche per il giudizio di secondo grado, lo ha fatto espressamente, come, ad esempio, per il rito del lavoro. 
 La possibilità che il giudizio di appello sia introdotto con ricorso viene invece affermata sul rilievo che l'art. 359 cod. proc. civ. non sarebbe decisivo, atteso che il rito speciale sarebbe applicabile anche innanzi al tribunale (nelle ipotesi di cui all'art. 22-bis della legge n. 689 del 1981), per cui troverebbe applicazione, in via riflessa, anche in appello. Tale soluzione, inoltre, si coniugherebbe con il principio della ultrattività del rito, per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e dei modi e delle forme della proposizione di esso dovrebbe avvenire con esclusivo riferimento alla qualificazione (anche implicita) dell'azione e del provvedi- mento del giudice. In tal modo, si realizzerebbe una omogeneità tra il primo e il secondo grado di giudizio che sarebbero uniti da una "identità strutturale", dovendosi ritenere, quanto alle regole di rito inapplicabili sotto un profilo logico, che non venga in questione un problema di validità della procedura in appello ma solo un problema di compatibilità, restando impregiudicati, quindi, gli specifici regimi processuali previsti per particolari riti. ....
 «il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in con- formità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione» (Cass. n. 1173 del 2007; .... In sintesi, «nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le regole proprie del processo civile» (Cass. n. 20700 del 2006). 
una volta introdotto il regime dell'appellabilità, in assenza di espresse indicazioni da parte del legislatore, non avrebbe potuto farsi riferimento altro che alle regole dell'ordinario giudizio di cognizione, e quindi giungere alla conclusione della necessaria introduzione del giudizio di appello nella forma dell'atto di citazione, potendo il principio della ultrattività del rito operare solo nei casi di esplicita previsione normativa (ad integrare la quale è sufficiente la previsione della forma camerale di trattazione del giudizio: v. ad esempio, l'art. 4 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987; in tal senso, vedi anche Cass., S.U., n. 22848 del 2013, ...
nello stabilire che le controversie di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 sono regolate dal rito del lavoro, il legislatore, rendendo applicabile l'art. 434 cod. proc. civ. alle controversie di cui all'art. 6, ha, come già rilevato, inteso individuare il ricorso quale forma dell'atto introduttivo anche del giudizio di appello.
nei giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione (e in genere a sanzione amministrativa), introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso. 

.. dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata invece proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se tale atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 cod. proc. civ. (Cass. n. 11657 del 1998; Cass. n. 23412 del 2008; Cass. n. 4498 del 2009; Cass. n. 6412 del 2011; Cass. n. 5826 del 2011; Cass. n. 12290 del 2011; Cass. n. 2430 del 2012; Cass. n. 3058 del 2012; da ultimo, Cass., S.U., n. 21675 e n. 22848 del 2013). Il principio - si è chiarito - trova applicazione anche quando l'appello abbia ad oggetto una questione che, ratione materiae, avrebbe dovuto essere trattata in primo grado con il rito del lavoro e che, invece, sia stata assoggettata a rito ordinario. Anche in questo caso, infatti, l'appello proposto mediante ricorso in tanto è ritenuto ammissibile in quanto tale atto sia stato non solo depositato in cancelleria, ma tempestivamente notifica- to alla controparte a norma degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 2543 del 1990; Cass. n. 2518 del 1991; Cass. n. 7173 del 1997; Cass. n. 7672 del 2000).
...quando l'appello deve essere proposto mediante ricorso, si ritiene ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione purché questa risulti non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di legge (Cass., S.U., n. 4876 del 1991; Cass. n. 10251 del 1994; Cass. n. 14100 del 2000; Cass. n. 1396 del 2001; Cass. n. 5150 del 2004; Cass. n. 13422 del 2004; Cass. n. 13660 del 2004; Cass. n. 8947 del 2006; Cass. n. 17645 del 2007; Cass. n. 9530 del 2010; Cass. n. 21161 del 2011).
La conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introdutti- vo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che in- tende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia do- tato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale pre- scritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente propo- sta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (co- stituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempe- stivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto. 
.... principio di diritto: «L'appello avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in giudizi che abbiano avuto inizio prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, introdotto con ri- - 13 - corso anziché con citazione/ è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., alla condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma notifi- cato alla controparte»

ATTO DI CITAZIONE PER APPELLO EX ART 702 QUATER CPC

Sezioni Unite con la sentenza n. 2907 del 2014; regola non derogata dalla disciplina dell'appello sulla decisione di primo grado assunta con il rito sommario contenuta nell'art. 702 quater c.p.c.

giovedì 1 settembre 2016

Usiamo misericordia verso la nostra casa comune

sintesi 
MESSAGGIO PAPA FRANCESCOGIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO
1 SETTEMBRE 2016


..... preziosa opportunità di rinnovare la personale adesione alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura, invocando il suo aiuto per la protezione del creato e la sua misericordia per i peccati commessi contro il mondo in cui viviamo....
È molto incoraggiante che la preoccupazione per il futuro del nostro pianeta sia condivisa dalle Chiese e dalle Comunità cristiane insieme ad altre religioni... Negli ultimi anni, molte iniziative sono state intraprese ... per sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica circa i pericoli dello sfruttamento irresponsabile del pianeta. .
... Dev’essere pure motivo di gioia il fatto che in tutto il mondo iniziative che promuovono la giustizia ambientale, la sollecitudine verso i poveri e l’impegno responsabile nei confronti della società, stanno facendo incontrare persone, soprattutto giovani, di diversi contesti religiosi. 
Cristiani e non, persone di fede e di buona volontà, dobbiamo essere uniti nel dimostrare misericordia verso la nostra casa comune – la terra – e valorizzare pienamente il mondo in cui viviamo come luogo di condivisione e di comunione.
1. La terra grida...
.. Dio ci ha fatto dono di un giardino rigoglioso, ma lo stiamo trasformando in una distesa inquinata di «macerie, deserti e sporcizia» (Enc. Laudato si’, 161). Non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita della biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi, spesso provocate dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici. «Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto» (ibid., 33).
Il pianeta continua a riscaldarsi, in parte a causa dell’attività umana: ..questo provoca siccità, inondazioni, incendi ed eventi meteorologici estremi sempre più gravi. I cambiamenti climatici contribuiscono anche alla straziante crisi dei migranti forzati. I poveri del mondo, che pure sono i meno responsabili dei cambiamenti climatici, sono i più vulnerabili e già ne subiscono gli effetti.
Come l’ecologia integrale mette in evidenza, gli esseri umani sono profondamente legati gli uni agli altri e al creato nella sua interezza. Quando maltrattiamo la natura, maltrattiamo anche gli esseri umani. ... Ascoltiamo «tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» 
2. …perché abbiamo peccato
Dio ci ha donato la terra per coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15) con rispetto ed equilibrio. Coltivarla “troppo” – cioè sfruttandola in maniera miope ed egoistica –, e  custodirla poco è peccato.
«un crimine contro la natura è un crimine contro noi stessi e un peccato contro Dio»
Di fronte a quello che sta accadendo alla nostra casa, possa il Giubileo della Misericordia richiamare i fedeli cristiani «a una profonda conversione interiore» ... impariamo a cercare la misericordia di Dio per i peccati contro il creato ... impegniamoci a compiere passi concreti sulla strada della conversione ecologica, che richiede una chiara presa di coscienza della nostra responsabilità nei confronti di noi stessi, del prossimo, del creato e del Creatore.
3. Esame di coscienza e pentimento
.. un riconoscimento del mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre, che implica pure l’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, 
 «Nella misura in cui tutti noi causiamo piccoli danni ecologici», siamo chiamati a riconoscere 
4. Cambiare rotta
L’esame di coscienza, il pentimento e la confessione al Padre ricco di misericordia conducono a un fermo proposito di cambiare vita. E questo deve tradursi in atteggiamenti e comportamenti concreti più rispettosi del creato, come ad esempio fare un uso oculato della plastica e della carta, non sprecare acqua, cibo ed energia elettrica, differenziare i rifiuti, trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico e condividere un medesimo veicolo tra più persone, e così via (cfr Enc. Laudato si’, 211). Non dobbiamo credere che questi sforzi siano troppo piccoli per migliorare il mondo. Tali azioni «provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente» (ibid., 212) e incoraggiano «uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo» (ibid., 222).
Ugualmente il proposito di cambiare vita deve attraversare il modo in cui contribuiamo a costruire la cultura e la società di cui siamo parte: infatti «la cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere insieme e di comunione» (ibid., 228). L’economia e la politica, la società e la cultura non possono essere dominate da una mentalità del breve termine e dalla ricerca di un immediato ritorno finanziario o elettorale. Esse devono invece essere urgentemente riorientate verso il bene comune, che comprende la sostenibilità e la cura del creato.
Un caso concreto è quello del “debito ecologico” tra il Nord e il Sud del mondo (cfr ibid.51-52). La sua restituzione richiederebbe di prendersi cura dell’ambiente dei Paesi più poveri, fornendo loro risorse finanziarie e assistenza tecnica che li aiutino a gestire le conseguenze dei cambiamenti climatici e a promuovere lo sviluppo sostenibile.
La protezione della casa comune richiede un crescente consenso politico. ...: «Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?» (Enc. Laudato si’, 160).
5. Una nuova opera di misericordia
... l’oggetto della misericordia è la vita umana stessa nella sua totalità».
La vita umana stessa nella sua totalità comprende la cura della casa comune
6. In conclusione, preghiamo
«O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi. […]
O Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra» (ibid., 246).
O Dio di misericordia, concedici di ricevere il tuo perdono
e di trasmettere la tua misericordia in tutta la nostra casa comune.
Laudato si’.
Amen.
Dal Vaticano, 1 settembre 2016